ARAN – Orientamenti applicativi – Tra le assenze parzialmente retribuite, che non riducono il periodo di ferie, sono da ricomprendersi anche i congedi parentali retribuiti al 30% fruiti in base al D.Lgs 151/2001 ?
Di norma , il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto se tale periodo non è equiparato al servizio dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Preliminarmente è utile tenere conto che l’ art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, disciplinando l’istituto delle ferie, al comma 8, prevede che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto al comma 15” nella previsione che solo “all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite si procede al pagamento sostitutivo delle stesse…..”
L’art 13, comma 14, non dovrebbe creare equivoci di applicazione poichè il comma in questione stabilendo che “il periodo di ferie non è riducibile per malattia o per assenze parzialmente retribuite…”, intende fare riferimento al trattamento economico stabilito all’art 17, comma 8, che disciplina il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Ai sensi dell’art 34, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, mentre interviene l’art 12 del CCNL citato a disciplinare i congedi parentali per il personale del comparto. L’art 12, comma 4, stabilisce che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del d.lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie.
Si può concludere che solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e che per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.
Fonte: http://www.aranagenzia.it/