– 08/04/2017 – Ferie docenti a tempo determinato: quanti giorni spettano. In quali periodi dell’anno possono essere fruite. Come avviene la monetizzazione. FAQ Orizzonte scuola (di Paolo Pizzo)
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Come faccio a calcolare i giorni di ferie dei docenti precari? Quando ne posso usufruire? Quelle non godute vanno monetizzate? Queste alcune domande nella guida dell’otto giugno 2015 che riproponiamo
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AI DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO?
L’art. 19/2 del CCNL/2007 dispone che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
La formula per calcolare le ferie è la seguente:
360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (30 per il numero di giorni prestati diviso 360).
Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).
IN QUALI PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE MATURATE?
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
LE FERIE EVENTUALMENTE NON FRUITE SARANNO MONETIZZATE?
È utile premettere che in materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Nel senso che per loro non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti quindi il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto)
Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.
CI SONO DEI GIORNI CHE NON DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA SOTTRAZIONE TRA FERIE SPETTANTI E FERIE RIMASTE E DA MONETIZZARE?
Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.
A tal fine NON POSSONO essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di CHIUSURA della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i GIORNI FESTIVI.
Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.
In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti.
Per esempio nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).
Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.
POSSONO ESSERE SOTTRATTI I GIORNI IN CUI IL DIPENDENTE NON AVREBBE POTUTO COMUNQUE FRUIRE DELLE FERIE PER CAUSE OGGETTIVE?
L’ARAN ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro.
In questi casi – continua l’ARAN – si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.
Pertanto se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle ferie (il caso più comune è la docente in congedo di maternità), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
È POSSIBILE CHE LE SCUOLE ATTRIBUISCANO D’UFFICIO LE FERIE EVENTUALMENTE MATURATE?
È illegittimo collocare in ferie d’ufficio il personale. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.
Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.
Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.