Superabile.it – 23/11/2011 – Marche, il Tar: “Trasporto scolastico dell’alunno disabile, obbligo per il comune”
Succede in provincia di Pesaro: alla mamma lavoratrice di un’allieva disabile era stato concesso un contributo economico che non risolveva però la sua difficoltà ad accompagnare personalmente la figlia a scuola. Il Tar le dà ragione: “Avviare il servizio”
PESARO – Invece del servizio di trasporto scolastico con il quale far arrivare a scuola la figlia disabile, il comune le aveva dato un semplice contributo economico, non risolvendo però il suo problema di mamma lavoratrice impossibilitata ad accompagnare la figlia a scuola. Convinta di essersi vista negare un diritto, ha fatto ricorso al Tar, che ora le ha dato ragione, affermando che il Comune non può trincerarsi dietro difficoltà operative e che il servizio deve avere la priorità perché destinato a persone svantaggiate, le cui esigenze si fondano sugli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il fatto è accaduto in un piccolo comune della provincia di Pesaro – Urbino ed è stato reso noto dalla Consigliera di parità della Provincia Maria Luisa Carobbio.
“Sento il dovere di dare visibilità a questa sentenza – evidenzia la Consigliera di parità della Provincia Maria Luisa Carobbio – poiché riguarda una ‘mamma lavoratrice’, con figlia minore con disabilità. Di fronte alla delibera del proprio Comune, che per il periodo aprile/giugno prevedeva un contributo di 10 euro al giorno per studenti disabili che necessitano di assistenza al trasporto e di 15 euro per quelli con disabilità motorie che impediscono l’utilizzo dei mezzi pubblici, la mamma ha fatto valere quella parità di trattamento che è alla base di ogni azione antidiscriminatoria”.
“Come evidenzia la sentenza – prosegue la consigliera – il Comune non può trincerarsi dietro difficoltà operative, visto che il servizio è destinato a persone svantaggiate, le cui esigenze hanno la priorità in base al principio solidaristico indicato agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Prendendo in considerazione anche le giustificazioni del Comune, che ha avanzato problematiche organizzative indubbiamente presenti per un ente di ridotte dimensioni, il Tar ha previsto che alla soluzione del problema concorrano la Provincia o l’Ambito Sociale a cui appartiene il Comune, oltre che la Regione per gli aspetti finanziari, secondo l’art.12 della legge regionale 18/1996”.
Il Tribunale amministrativo regionale ha pronunciato una sentenza per l’annullamento della delibera di giunta con cui il comune aveva previsto il contributo al posto del servizio e lo ha condannato ad attivare il servizio pubblico a domanda individuale. Inoltre il Tar ha fissato la data per la trattazione della domanda risarcitoria. “Una sentenza molto importante – conclude la Carobbio – perché fissa responsabilità istituzionali in ordine all’obbligo delle pubbliche amministrazioni di fornire parità di trattamento nell’accesso alla scuola di studenti disabili, sollevando le famiglie e, nel caso specifico, una mamma lavoratrice e sola, dalla faticosa organizzazione del trasporto”.
(23 novembre 2011)
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