Sinergie di Scuola – 06/11/2013 – Trasformare in corso d’anno un contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Un parere Aran del 4/11/2013 è intervenuto sulla possibilità, per un docente con un contratto a tempo determinato, di chiedere la trasformazione nel corso dell’anno scolastico del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A tale proposito, l’Aran fa presente che l’art. 25, commi 3 e 4 (area docenti e contratto individuale di lavoro) del CCNL 29/11/2007, prevede che i rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato siano costituiti e regolati da contratti individuali per i quali è richiesta la forma scritta, per cui una trasformazione da tempo pieno a tempo parziale di un contratto a tempo determinato presuppone la costituzione di un nuovo contratto.
A questo si deve aggiungere che l’art. 39 comma 3 (rapporti di lavoro a tempo parziale) del medesimo CCNL stabilisce che “Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.”
C’è ancora da tener presente che il rapporto di lavoro per supplenze, di competenza dei dirigenti scolastici, si instaura quando nella scuola si verifica la necessità di copertura di un posto vacante, quindi, ove intervenga una modificazione del contratto di supplenza in corso di opera, ciò può generare una necessità di copertura ulteriore da parte del dirigente per le ore mancanti non più coperte.
In relazione a quanto sopra, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata in base alla valutazione dell’istanza basata su diversi elementi, primo fra tutti l’impatto organizzativo della trasformazione, poiché dalla stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, con riferimento alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, e in secondo luogo in riferimento alla percentuale da rispettare, che nel corso dell’anno scolastico potrebbe anche essere satura.
Tali principi sono desumibili anche dalla Circolare n. 9 del 30 giugno 2011 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per dare indirizzi sull’applicazione della nuova disciplina.