U.S.R. per la Lombardia – Nota prot. n° 16989 del 03/12/2013 – Trattenimenti in servizio dei dirigenti scolastici fino al compimento del 67° anno di età. A.S. 2014/15
Com’è noto, le attuali norme vigenti in materia pensionistica (L. 214 del 22-12-2011 come modificata dalla legge n. 14 del 24/02/2012; DM n. 22 del 12/03/2012; C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 e C.M. n. 2 dell’8/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica) prevedono il collocamento in quiescenza dei dirigenti scolastici che:
•in possesso dei previsti requisiti (quota 96 o massimo contributivo di 40 anni al 31 dicembre 2011), compiano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2014;
•indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al punto precedente, compiano i 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto del 2014.
Si precisa quindi che i dirigenti scolastici rientranti in una delle due fattispecie suesposte, sempre che, naturalmente, vogliano permanere in servizio, dovranno inoltrare la domanda di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età, a questo ufficio, entro il 31 dicembre 2013 compilando il modello on-line (apri modello)
Si rammenta inoltre che l’accoglimento delle domande è subordinato all’esito della procedura autorizzatoria da parte del MIUR e del MEF.
L’Amministrazione, nella valutazione delle domande stesse, farà riferimento all’esigenza degli interessati di raggiungere l’anzianità contributiva minima o massima, oltre che, attesa la specificità della funzione esercitata, della insussistenza di eventuali situazioni di esubero a livello regionale, nonché, la consistenza e qualità del servizio prestato.
Sempre ai fini di una migliore qualificazione del servizio, per la più utile concessione della proroga fino al compimento del 67° anno di età, si terrà in debito conto del numero delle presidenze che si renderanno vacanti e del conseguente numero di reggenze da conferire.
Il dirigente
Morena Modenini