– 04/03/2016 – Permesso per matrimonio: rito civile e religioso (di Paolo Pizzo)
E’ utile premettere che gli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola non escludono la possibilità di fruire del congedo più di una volta, in quanto i quindici giorni spettano in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso o comunque “in occasione del matrimonio” senza precisare se è un diritto che spetta una sola volta.
Il TAR del Lazio con le sentenze del 21.3.1991 n.382, del 15.1.1991 n.11 e 20.11.95 n. 1760 aveva precisato che il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (“seconde nozze”).
Poiché il divorzio e la possibilità di risposarsi è prevista dalla legge, il permesso per matrimonio compete anche per “seconde nozze” quando gli effetti civili del primo matrimonio sono venuti meno a seguito di divorzio.
Fatta questa premessa si aggiunge quanto segue per il tuo caso specifico:
Il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.
L’ ARAN su specifico quesito per il Comparto Enti Locali, ovvero se il matrimonio può essere fruito in occasione del solo matrimonio religioso, ha dato la seguente interpretazione:
“ Preliminarmente, riteniamo utile precisare che la previsione del CCNL/1995 si è limitata a “contrattualizzare” la precedente disciplina pubblicistica contenuta nell’art.37, comma 2 del T.U. n.3/1957 e nel RDL 24/6/1937, convertito nella legge 23/12/1937 n.2387, secondo la quale in occasione del matrimonio al dipendente venivano riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.
Pertanto, in materia non può che farsi riferimento alla prassi applicativa consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.
Per ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:
a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);
b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991) .”
Pertanto, il permesso di 15 giorni consecutivi non compete nel caso di solo matrimonio religioso.
Il caso è sicuramente diverso quando però si contrae prima il matrimonio civile e poi quello religioso. Quindi quando il dipendente non avrà contratto solo quello religioso.
In un Orientamento Applicativo l’ARAN afferma: “….Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso…..”.
Dal momento che il Contratto comparto Scuola si limita a specificare ” matrimonio ”, senza aggiungere altro, è sicuramente possibile fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso, fermo restando, ovviamente, che quello civile sia stato già celebrato.
Precisiamo però che in tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile: “ In caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta ( Pret. Milano 4.8.1986 )”.
In conclusione puoi fruire del congedo in quanto hai già celebrato il matrimonio con rito civile (non fruendo dei 15 gg.) richiedendolo quindi solo in occasione di quello religioso.