– 11/03/2016 – Viaggi di istruzione tra obblighi, responsabilità e circolari (di redazione)
di Cinzia Olivieri – Storicamente, in materia, l’articolata CM 291/1992, apportando modifiche ed integrazioni alla precedente C.M. 253/1991, aveva per ultima fornito istruzioni, costituendo il più importante riferimento per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.
Grande attenzione era posta alla sicurezza nella scelta dell’agenzia, nella richiesta copertura assicurativa, attraverso il richiamo agli obblighi di vigilanza sugli alunni, incombenti sui docenti accompagnatori (art. 8) con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 c.c..
In quanto antecedente all’autonomia, per la “scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9), la CM 291/92 prevedeva l’osservanza della procedura di cui all’art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 e cioè deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto, il quale appunto era chiamato ad effettuare le opportune valutazioni, previa acquisizione del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Oggi invece il D.I. 44/01 (artt. 31 e ss) attribuisce al dirigente i poteri negoziali.
Per valutare opportunamente “l’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9) l’agenzia prescelta doveva garantire il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza contemplati dalle norme, la presenza di due autisti in caso di viaggio superiore alle 9 ore giornaliere ovvero garantire un riposo non inferiore a 45 minuti per durate inferiori. Il consiglio doveva acquisire la documentazione elencata ed esaminare con precisione ed accuratezza il contratto.
Inoltre (art. 10) era prevista una polizza assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti, con un costo relativo, per gli alunni, compreso nella quota di partecipazione versata dagli stessi … ecco anche perché il mancato pagamento dell’assicurazione integrativa, di solito in uno con il contributo volontario, non può costituire valido motivo per escludere uno studente. e garantire la sicurezza del viaggio
Il sistema di responsabilità a garanzia della sicurezza del viaggio delineato dalla circolare è quindi in sintesi il seguente: sui docenti accompagnatori gravano gli obblighi di vigilanza; l’agenzia deve rilasciare le previste dichiarazioni e garanzie nonché la documentazione richiesta; il consiglio di istituto (ora il dirigente scolastico) è tenuto a vagliare attentamente le proposte contrattuali e la sussistenza di tutti i requisiti previsti; i partecipanti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni ed anche gli automezzi devono essere opportunamente assicurati.
La nota 2209/2012
Successivamente, la nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che: “(…) nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, … l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
Premesso che il Dlgs 111/95 (Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”) era stato già abrogato dall’art. 146 comma 1 lettera e) del codice del consumo del 2006 (dlgs 206/2005) e che al D.M. 23 luglio 1999 n. 349, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, è seguito il Dlgs 79/2911 (cd. Codice del Turismo) di cui costituisce normativa di riferimento, per effetto della nota del 2012, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera e) del dlgs 297/94 il consiglio di istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo … alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”, mentre le responsabilità nella scelta dell’agenzia si trasferiscono al dirigente (D.I. 44/01 artt. 31 e ss). I regolamenti viaggi deliberati dai consigli di istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.
La Nota 674/2016
La Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 interviene quindi, a disciplinare una materia, seppure a garanzia di maggiore sicurezza, in cui qualche anno prima, ed in assenza di ulteriori modifiche, si era espressamente dichiarata la completa autonomia delle scuola ed il carattere non prescrittivo della previgente normativa.
La finalità dichiarata di tale provvedimento è quella di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, in primo luogo attraverso l’invio – a cura del dirigente – della comunicazione allegata alla Sezione del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, per consentire di organizzare servizi di controllo e chiedendo l’intervento degli organi di polizia stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza, in presenza “di evidenti situazioni” di pericolo, per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.
I dirigenti scolastici e gli organizzatori sono invitati a porre attenzione, non solo nella fase organizzativa ma anche durante il viaggio “su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente”, nel caso richiedendo la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia stradale territorialmente competenti, nonché “l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza” illustrate nell’allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.
Si prospettano quindi nuovi e complessi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico in particolare dei docenti accompagnatori, posti dal vademecum divulgato con la nota.
Nello specifico, con riguardo alla scelta dell’impresa di trasporto si richiede che le ditte dimostrino, “mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”.
Con riferimento al conducente ed al veicolo “le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità”.
Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, e deve portare con sè la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro.
Per quanto invece riguarda il veicolo, esso deve essere dotato di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite nella parte posteriore (80 km/h e 100 km/h). Il certificato assicurativo deve trovarsi a bordo per rilevare la copertura R.C. e la carta di circolazione deve riportare l’esito della visita di revisione annuale e il numero massimo di persone che l’autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione.
Tali ultimi accertamenti dovrebbero essere effettuati prima della partenza giacché è impossibile e inefficace tale riscontro al momento della selezione delle offerte.
Il Vademecum dispone ancora che gli accompagnatori devono sapere che l’autista deve rispettare il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore).
Inoltre “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”. Essi sono poi sollecitati a “prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada”.
Poichè il vademecum testualmente non si esprime in termini di invito, suggerimento e/o consiglio, esso costituisce, particolarmente a carico dei docenti accompagnatori, obblighi di vigilanza (non previsti) anche nei confronti del conducente.
Le implicazioni di tali previsioni sono notevoli, anche in caso di contenzioso, lasciando configurare profili di responsabilità per gli accompagnatori, che sono terzi trasportati al pari degli studenti.
Inoltre, con l’eccezione dei casi di macroscopica evidenza, non si comprende in che modo e a che titolo essi possano “prestare attenzione” e/o inibire l’assunzione, in particolare se di modica entità, di alcool o altre sostanze ovvero verificarne l’assunzione.
A tanto si aggiunga che il vademecum richiede che “In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali” ed a dispositivi di equipaggiamento, tra cui si elencano: “usura pneumatici, efficienza dei dispositivi visivi, illuminazione, retrovisori”, esistenza di cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi che informano i passeggeri dell’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta-cinture.
Ancora una volta ci si esprime in termini di obbligo per accertamenti di carattere tecnico.
Peraltro, come si è detto, il vademecum rimette agli organi di polizia stradale, in considerazione della sua complessità tecnica e giuridica soltanto la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo mentre tutti gli ulteriori accertamenti resterebbero a carico della scuola secondo le varie fasi.
Appaiono legittime quindi le perplessità e le preoccupazioni manifestate.
Già da tempo in tante scuole la difficoltà di trovare docenti accompagnatori ha portato a rinunciare all’organizzazione di viaggi di istruzione e c’è da presumere che questo provvedimento scoraggerà gli indecisi.
A questo punto si rende necessario chiarire il valore normativo della Nota 03.02.2016, prot. N. 674, che sembra contraddire la precedente risolutiva circolare del 2012.