– 13/04/2016 – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza: quando serve e chi lo deve compilare? (di Natalia Carpanzano)
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Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, che Committente ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’Istituto Scolastico.
Lo scopo del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una scuola, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Il Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
Nel caso in cui il DUVRI debba essere redatto, ecco le regole da seguire per determinare chi sia il responsabile di questa redazione.
- Caso A. Appalti definiti dall’Ente proprietario, come ad esempio: manutenzione ordinaria, riparazioni di guasti (impianto di illuminazione- porte ecc.); servizi di pulizia e/o di mensa.
Il DUVRI deve essere elaborato dall’Ente proprietario, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento. La scuola deve fornire all’Ente proprietario le informazioni utili alla redazione del documento (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).
NB. Per opere di tipo edilizio l’Ente proprietario deve nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il quale ha il compito di elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento che tiene conto dei rischi di interferenza tra le attività; in tal caso il PSC sostituisce il DUVRI. Quando le opere edili vengono eseguite da una unica impresa, il D.Lgs. 81/2008 non prevede l’obbligo di nominare il coordinatore; in tal caso non viene elaborato il PSC e diventa necessario redigere il DUVRI.
- Caso B. La scuola definisce e gestisce direttamente l’appalto come ad esempio: servizio pulizia, servizio mensa ecc.
Il DUVRI deve essere elaborato direttamente dalla scuola sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico in qualità di committente delle opere
- Caso C. Lavori eseguiti direttamente da personale dipendente dall’Ente proprietario dell’edificio, come ad esempio piccole manutenzioni su strutture o arredi, indipendenti dalla durata.
Non è necessario elaborare il DUVRI ma l’Ente proprietario deve acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi (es: articolazione orario scolastico, attività didattiche particolari, informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).
- Caso D. La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura come ad esempio Servizio merenda (macchinette) – forniture materiali vari
Non è necessario elaborare il DUVRI ma la scuola fornisce le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza dell’attività (es: informazioni sulla gestione delle emergenze, ecc.).
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione valuterà di volta in volta in quale caso ricada il servizio/lavoro da valutare e provvederà alla redazione del DUVRI o alla sua richiesta all’Ente Proprietario.