Orizzontescuola.it – 07/11/2017 – Verbali, occhio: si rischia condanna per falso ideologico e abuso d’ufficio. Vediamo quando (di Avv. Marco Barone)
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La Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-09-2017) 25-10-2017, n. 49057 conclude la sentenza condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali di circa 3 mila euro per aver impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze con la quale veniva sì assolta la Dirigente scolastica in ordine ai reati di falso in atto pubblico e di abuso di ufficio, perchè estinti per prescrizione, veniva assolta dal reato di falso in atto pubblico perchè il fatto non sussiste, revocando le pene accessorie e le statuizioni civili, e, in parziale accoglimento dell’appello della parte civile confermava la condanna generica al risarcimento del danno limitatamente al capo liquidando per lo stesso a titolo di provvisionale la somma di 6 mila Euro.
I Fatti:
L’imputata, dirigente scolastico di un Liceo toscano e presidente del consiglio di classe, era stata ritenuta colpevole, in concorso una docente facente funzioni di segretario verbalizzante, del reato di falso ideologico e materiale in atto pubblico, per aver alterato,nel contenuto e nella forma, il verbale del consiglio di classe della (OMISSIS) del (OMISSIS) nonchè del reato di abuso di ufficio, in quanto non aveva informato l’insegnante della lettera dei genitori dell’alunno B. nè aveva svolto un’istruttoria preliminare, aveva convocato il consiglio di classe straordinario per il (OMISSIS), il cui verbale dattiloscritto, non rispondente al vero, era stato trasmesso al provveditorato prima che la C. potesse prenderne visione, al fine di attivare un’ispezione ed arrecare un danno ingiusto all’insegnante, strumentalizzando le proprie attribuzioni. Precisato che il falso era già prescritto alla data della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha dichiarato prescritto il reato di abuso di ufficio, ritenendo insussistenti evidenti elementi di prova per il proscioglimento nel merito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della N., che ne chiede l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’abuso d’ufficio.
Così i Giudici.
Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata, che si salda a quella di primo grado e ricostruisce in modo completo la vicenda e le risultanze dibattimentali, ha enucleato gli elementi che depongono per l’intenzionalità della condotta dell’imputata per danneggiare la professoressa C..
Sottolineata la stretta connessione tra il falso e l’abuso contestato, la Corte di appello ha incentrato la valutazione sulla rilevanza della falsa circostanza, inserita nel verbale dattiloscritto del consiglio di classe del (OMISSIS), ovvero che la C. aveva dichiarato di essersi allontanata dalla classe per 20 minuti e di essere andata al bar, mentre l’insegnante aveva dichiarato di aver lasciato gli alunni da soli per 10 minuti affinchè discutessero liberamente in sua assenza di quanto accaduto in classe il giorno precedente con il loro compagno B..
Pur ritenendo censurabile sul piano disciplinare il comportamento dell’insegnante, la Corte di appello ha rimarcato che la divergenza tra le versioni non era affatto irrilevante, in quanto il falso dettaglio inserito nel verbale non incideva soltanto sulla durata dell’allontanamento dell’insegnante dalla classe, ma sulle ragioni dello stesso, finendo per travisare le finalità comunque educative, indicate dalla professoressa C., che, pur sbagliando, in buona fede aveva inteso soltanto consentire ai ragazzi di tenere un’assemblea informale per discutere liberamente, senza il condizionamento della sua presenza, di quanto accaduto il giorno precedente con il loro compagno di classe, riducendole ad un pretesto, che connotava negativamente la condotta dell’insegnante, facendola apparire come una dipendente pubblica negligente, che aveva abbandonato la classe per un notevole lasso di tempo per recarsi al bar.
I giudici di merito hanno comunque evidenziato che nessun componente del consiglio di classe aveva sentito la C. affermare quanto risultava dal verbale; che la circostanza non era stata accertata in sede ispettiva e neppure la R. aveva saputo fornire spiegazioni sulla divergenza, in quanto il dettaglio non risultava dai suoi appunti manoscritti ed era stato evidentemente aggiunto in sede di redazione dattiloscritta del verbale, che, contrariamente a quanto attestato in calce allo stesso, non fu letto, approvato e sottoscritto dai presenti al termine della riunione nè ratificato nella seduta successiva, ma redatto in seguito e firmato dall’imputata.
In base a tali elementi ed all’ammissione dell’imputata di aver letto il verbale dattiloscritto prima di firmarlo i giudici hanno coerentemente escluso che l’imputata potesse essere stata vittima di un’iniziativa autonoma della R. e hanno ravvisato nella formazione e nella trasmissione di quel verbale in parte falso all’ex provveditorato agli studi, allegato alla richiesta di ispezione a carico della professoressa C., la violazione di legge e la violazione del dovere di imparzialità, in quanto il falso verbale era funzionale ad aggravare la posizione dell’insegnante per sottoporla ad un’ispezione e procurarle un danno ben più grave all’immagine ed alla reputazione.
Sempre a tal fine i giudici hanno rimarcato che il consiglio di classe non aveva alcuna competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ma solo nei confronti degli alunni, e che dopo il consiglio di classe l’imputata non aveva promosso, pur essendovi tenuta, un procedimento disciplinare a carico dell’insegnante, come rilevato anche dagli ispettori, desumendo dalla sequenza e dalle modalità dei fatti l’intento dell’imputata di danneggiare in modo più grave ed eclatante l’insegnante, abusando della propria posizione gerarchica e strumentalizzando i propri poteri.
Precisato che l’abuso d’ufficio sussiste anche nei casi in cui al fine privato si affianchi una finalità pubblica, che rappresenti una mera occasione o un pretesto per coprire la condotta illecita (Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Adamo, Rv. 264280; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498); che il concorso tra il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio sussiste quando il falso non esaurisce la condotta di abuso, ma è strumentale a nascondere l’abuso (Sez. 5, n. 28608 del 21/04/2017, La Barbera), va ribadito che in tema di abuso d’ufficio la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e che tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” tenuto dall’agente, ma può essere desunta anche da altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255368).
La sentenza impugnata si è attenuta a detti principi, in quanto i giudici hanno fondato la valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato sulla lettura coordinata di tutti gli elementi illustrati e sulla rilevante illegittimità della condotta tenuta in sede di verbalizzazione delle dichiarazioni dell’insegnante, nella quale si è concretizzato anche il falso ideologico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel grado, che si liquidano come da dispositivo.