Articolo – L’ assegnazione di supplenze su posti di sostegno (a cura dell’Assistente Amministrativo Giorgio Greco)
ASSEGNAZIONE DI SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO
Secondo quanto previsto dall.art. 14 comma 6 della Legge 1992, n. 104, l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
http://www.integrazionescolastica.it/article/577
Il Ministero ha recepito da tempo tale messaggio ed anche quest’anno ha fornito alle scuole istruzioni ed indicazioni operative molto chiare, con nota n. 6677 del 12 settembre 2012 – punti 1 e 3.
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. ovvero in quelle in cui ha titolo ad essere incluso per l’a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 24 settembre 2012, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali dell’U.S.R. e delle scuole di riferimento, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2012/2013; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle scuole viciniori, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
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Solo e soltanto in casi estremi, quando cioè dovessero esaurirsi tutte le possibilità di reperimento di docenti non di ruolo specializzati, il Dirigente Scolastico, secondo quanto dettato dal punto 1 della nota ministeriale n. 6677 del 12 settembre 2012, attribuisce la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall’art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
L’assistente amministrativo
Giorgio Greco