Sinergie di Scuola – 29/10/2013 – Aspi, mini-Aspi e dichiarazione di immediata disponibilità
Oltre ai requisiti di natura assicurativa e contributiva, lo stato di disoccupazione involontaria comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, senza la quale non è possibile richiedere ed ottenere l’indennità di disoccupazione (ASpI e Mini-ASpI).
Al fine di semplificare l’erogazione delle indennità, il legislatore ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI. Compete quindi all’Istituto l’onere di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI, documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive.
Alla circolare Inps n. 154 del 28/10/2013 sono allegati i modelli aggiornati per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133).
L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.
L’accesso ai nuovi servizi potrà avvenire solo se in possesso di PIN identificativo rilasciato da INPS.