La Tecnica della Scuola – 06/11/2014 – Malattia: quali eventi non comportano la trattenuta sullo stipendio?
L.L. Mercoledì, 05 Novembre 2014
Non incidono sulla retribuzione le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero, post ricovero e day hospital, oltre alle assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
L’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto una (ma non la sola, si pensi all’ampliamento delle fasce di reperibilità) delle misure ritenute più ingiuste da parte dei dipendenti pubblici e dalle Organizzazioni sindacali, perché di fatto crea un’evidente disparità di trattamento tra i lavoratori del settore privato e quelli delle pubbliche amministrazioni.
La norma in questione, infatti, prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Si tratta della tanto contestata trattenuta sullo stipendio, che, con l’obiettivo di contrastare il presunto fenomeno di assenteismo nelle strutture pubbliche, all’atto pratico penalizza i dipendenti assenti per malattie di breve durata pari o inferiori ai dieci giorni.
Ma cosa accade dopo il decimo giorno?
A decorrere dall’11° giorno il datore di lavoro procede al ripristino delle indennità a carattere fisso e continuativo, lasciando fuori solo il trattamento accessorio, che viene ripristinato, a decorrere sempre dall’11° giorno, per le assenze superiori ai 15 giorni.
Non tutte le assenze per malattia comportano però la decurtazione dello stipendio: infatti, lo stesso art. 71 dispone che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.
A queste tipologie di assenze il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiunto anche i periodi di convalescenza post ricovero. Infatti, nel parere n. 53 del 2008 il DFP ritiene che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete l’intero trattamento economico, senza alcuna decurtazione.