Sinergie di Scuola – 20/05/2015 – Il congedo per cure spetta anche al personale scolastico
I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, per cure legate alla propria invalidità. La materia è disciplinata dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011, attuale norma di riferimento. Ovviamente anche il personale scolastico può godere di questo diritto.
Le giornate non rientrano nel periodo di comporto e il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Per richiedere il congedo è necessario presentare domanda al datore di lavoro, nel caso del personale della scuola al Dirigente scolastico, insieme alla richiesta del medico (di struttura pubblica o convenzionata con il SSN) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e allegando alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Successivamente alla fruizione è necessario produrre idonea giustificazione delle cure effettuate. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa.
Sul punto gli organi competenti non si sono mai espressi circa le modalità con le quali debba avvenire la giustificazione, così come sulle tipologie di cure conformi alla previsione normativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
Quel che invece sembra chiaro è che, mentre per quanto riguarda la richiesta si fa chiaramente cenno alla struttura pubblica o convenzionata con il SSN, per l’effettuazione delle terapie non si pone alcun limite, per cui si ritiene che le stesse possano essere effettuate anche presso una struttura privata a pagamento.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell’articolo “Il congedo per cure per gli invalidi” di Francesca Romana Ciangola.
Inoltre, per gli abbonati sono disponibili un modello di richiesta e un modello di concessione.