– 28/01/2016 – Ferie e malattia docenti: retribuzione ed eventuale riduzione (di Paolo Pizzo)
Ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) le ferie per il personale docente sono fruibili nei periodi di sospensione delle lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- durante l’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
- dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno scolastico.
Durante invece la normale attività didattica le ferie sono consentite per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
In questi casi la fruizione delle ferie (intese come “riposo” e non come “permessi per motivi personali o familiari”) è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Le ferie si configurano come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, di conseguenza la mancata fruizione delle stesse per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale. Esse devono essere richieste dal personale docente al dirigente scolastico.
L’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.
Uno dei quesiti che molto spesso proviene dalle segreterie scolastiche è se i periodi di malattia del lavoratore, per esempio nel caso quest’ultimo abbia percepito una retribuzione, prima, al 90% e, poi, al 50%, determinano una riduzione delle ferie spettanti.
Giova infatti ricordare che il dipendente a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
A tale personale spetta:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
Si fa presente che per espressa previsione dell’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Ricordiamo inoltre che ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (ora “sospensione delle lezioni”).