Dottrina del Lavoro – DPL di Modena – 02/03/2016 – Cassazione: comunicazione all’Inps per la reperibilità alla visita di controllo
Pubblicato il 1 Mar 2016
Con sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016, la Corte di Cassazione conferma che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.