– 24/05/2016 – Elezioni: permessi, risposi compensativi e retribuzione per il personale impegnato nei seggi (di Anselmo Penna)
Si vota per le amministrative in molti comuni italiani, le scuole resteranno chiuse fino al 7, quali sono i diritti dei lavoratori in queste occasioni?
Se un docente svolge funzioni presso i seggi elettoriali, la normativa di riferimento è ell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, secondo la quale “In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa“.
Parliamo di presidenti, scrutatori, segretari, rappresentanti di lista, vigilanza o altro. Vengono inclusi anche i rappresentanti dei promontori dei referendum.
Gli incarichi presso i seggi sono da considerarsi equiparabili, come si legge chiaramente, alla giornata lavorativa. Quindi il lavoratore non potrà ricevere richieste di prestzioni lavorative durante le operazioni legate agli incarichi di seggio.
Inolre, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo nel caso in cui abbia prestato servizio per le operazioni di seggio la domenica o il sabato nel caso di settimana corta. I giorni di risposo dovranno essere richiesti immediatamente dopo le operazioni elettorali, in accordo con il dirigente.
Infatti, Corte Costituzionale n. 452 del 1991 ritiene che a seguito del mancato riposo “risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo settimanale, nonché il principio della parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest’ultimo in giorno diverso dalla domenica.”
In caso di mancato riposo compensativo, i lavoratori potranno chiedere una retribuzione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 69/1992.