– 18/10/2016 – Personale Ata che accetta supplenza da docente (art. 59): tipologia di aspettativa e fruizione ferie (di Paolo Pizzo)
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Art. 59 CCNL/2007 ATA: chiarimenti per i Dirigenti, ATA e Direzioni Provinciali del Tesoro. Quale tipologia di aspettativa ha diritto il personale ATA che accetta un incarico di supplenza (es. come docente)? È corretto che il Dirigente firmi e invii alla Direzione Provinciale del Tesoro un decreto di aspettativa per altro lavoro o per superare un periodo di prova (art. 18/3 CCNL/2007)? Quando si potranno fruire le ferie?
Quale aspettativa?
L’art. 59 del CCNL/2007 afferma che Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. E che L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Come si evince dall’art. citato, la possibilità di accettare una supplenza è espressamente prevista dal Contratto Scuola per cui l’unico riferimento possibile è lo stesso art. 59.
Ci risulta, invece, che alcune scuole, negli anni passati, abbiano fatto un po’ di confusione sulla questione. Hanno infatti emesso dei decreti non in riferimento all’art. 59 citato ma a quello dell’art. 18, comma 3 .
Tale ultimo articolo afferma che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Precisiamo che l’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole “nell’ambito di altro comparto della P.A.”.
Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico diverse dalle Istituzioni Scolastiche o presso soggetti privati.
L’art. 18/3 non è assolutamente applicabile al personale ATA che voglia accettare un incarico di supplenza (es. un Assistente Amministrativo accetta una supplenza come docente) perché, come afferma autorevolmente l’ARAN nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, “diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dell’art. 59, e che solo per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico”.
In conclusione, il personale ATA che vuole accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede, lo potrà fare solo in virtù dell’art. 59 citato.
Un decreto che faccia quindi riferimento all’art. 18/3 è errato e potrebbe causare non pochi problemi all’ATA ma anche alle Ragionerie Provinciali del Tesoro. I dirigenti ma anche le Ragionerie provinciali del Tesoro dovranno fare particolare attenzione a quanto detto.
Segnaliamo a tal proposito una nota della Ragioneria Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia (6/12/2012) su intervento della UIL Scuola:
“Pervengono alla scrivente Ragioneria parecchi decreti di collaboratori scolastici di ruolo che chiedono aspettativa ai sensi art. 18 c. 3 C.C.N.L. 29.11.2007 per accettare incarichi con contratti art. 40 su posti disponibili di assistente amministrativo.
Premesso che per tale specifica fattispecie esiste l’art. 59 del medesimo CCNL che permette all’interno dello stesso comparto di accettare incarichi per la stessa motivazione, si ritiene quanto meno inopportuno il ricorso all’aspettativa per famiglia prevista dal comma 3 dell’art.18 in quanto la medesima è preordinata alla realizzazione di una diversa attività lavorativa (privata o pubblica in diverso comparto).
Si fa pertanto presente che la scrivente Ragioneria non potrà far altro che formalizzare nei casi in esame osservazione impeditiva alla registrazione, supportata e suffragata anche dall’interpretazione fornita dall’ARAN con orientamento applicativo del 14 dicembre 2011 che ad ogni buon conto si allega.” Orientamento ARAN
Questione ferie
La domanda più ricorrente è: un’assistente di ruolo che sta svolgendo una supplenza come docente fino al 30/6, quando potrà fruire delle ferie? Saranno monetizzate?
La risposta è contenuta in un Orientamento Applicativo dell’ARAN e una nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino.
L’Orientamento applicativo (SCU14) ARAN per il Comparto Scuola recita:
“Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”
L’Ufficio scolastico territoriale di Torino con circolare n. 395/2009 e su indicazione del Ministero scrive:
“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).
È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.
Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”
Pertanto, le ferie si potranno chiedere e fruire nella scuola di titolarità e la scuola in cui l’ATA ha avuto il contratto fine a fine giugno non dovrà fare nulla.