Flcgil – 04/11/2016 – La ricostruzione di carriera per il personale ATA che ha avuto la conferma in ruolo
La domanda si presenta alla scuola di servizio dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
Il personale ATA assunto a tempo indeterminato nel 2016/2017, dopo aver effettuato i normali adempimenti – documenti di rito, dichiarazione dei servizi, dichiarazione dei servizi prestati, computo/riunione/riscatto/ricongiunzione dei servizi/periodi ai fini pensionistici, riconoscimento dei servizi /periodi ai fini del TFR, eventuale richiesta di adesione alla previdenza integrativa complementare (Fondo Espero) – una volta superato il periodo di prova (che varia a seconda dei profili), dovrà presentare la domanda per la ricostruzione della carriera.
Di seguito alcune indicazioni utili.
A cosa serve la ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).
Quando si presenta la domanda
La domanda riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera avviene su istanza del lavoratore interessato e può essere presentata una volta superato il periodo di prova. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
Come si presenta la domanda
Alla domanda, in carta semplice, indirizzata al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si allega l’autocertificazione dei servizi valutabili per i quali si chiede il riconoscimento. La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.
Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
La scuola, per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera, ha bisogno dei seguenti documenti:
- istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;
- registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
- adozione dell’atto di conferma da parte del dirigente scolastico.
Trattandosi di questione particolarmente complessa e legata a normative più volte modificate, elenchiamo di seguito le principali casistiche. Sono riconoscibili al personale ATA:
– i servizi prestati nelle scuole statali (educandati, convitti, accademie e conservatori),
– i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all’estero con nomina MAE
– servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore
– i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.
Restano esclusi i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università e alle dipendenze degli Enti locali.
I servizi del personale Ata vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Il servizio prestato anteriormente all’assunzione in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica dell’assunzione in ruolo.
Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alla FLC CGIL territoriale per la consulenza.
Trattamento giuridico ed economico
Il trattamento economico base del personale Ata è stabilito dal CCNL, che prevede una progressione stipendiale legata all’anzianità di servizio. Il contratto in vigore è quello 2006/2009, poiché è stato bloccato per 7 anni. Il blocco ha comportato il congelamento salari, il blocco della mobilità verticale e il congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale.
Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010
Collaboratore scolastico |
Addetto alle aziende agrarie | Assistenti (1) amministrativi |
Direttori dei servizi generali ed amministrativi |
|
da 0 a 2 | 1.251,32 | 1.283,38 | 1.401,78 | 1.853,23 |
da 9 a 14 | 1.362,89 | 1.393,70 | 1.544,70 | 2.072,73 |
da 15 a 20 | 1.444,48 | 1.475,29 | 1.650,45 | 2.266,40 |
da 21 a 27 | 1.524,83 | 1.558,15 | 1.756,84 | 2.473,58 |
da 28 a 34 | 1.585,43 | 1.616,82 | 1.832,60 | 2.686,47 |
da 35 | 1.627,91 | 1.660,65 | 1.890,66 | 2.893,54 |
- anche per i profili di Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere e Guardarobiere
Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, il Compenso individuale accessorio (CIA) per le aree A e B e l’indennità di amministrazione per i DSGA.
Compenso individuale accessorio (CIA) | |
Area A |
58,50 |
Area B |
64,50 |
Indennità di amministrazione fissa | |
145,83 |