– 07/11/2016 – Rientro dei docenti dopo il 30 aprile: nei 150/90 giorni di assenza rientrano anche i giorni di sospensione delle lezioni. Nota Miur conferma (di Paolo Pizzo)
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L’art 37 del CCNL/2007 dispone che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.
In questi anni molte scuole si sono domandate se i giorni di sospensione delle lezioni, es. vacanze di Natale o di Pasqua, fossero o no da computare nei 150/90 gg richiesti dalla norma anche se il titolare durante la sospensione non produce alcuna certificazione di assenza.
Nella nostra consueta guida sull’argomento abbiamo affermato che, ai sensi dell’ex art. 34 che è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi non interrompe la continuità didattica.
In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).
Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.
Il Ministero nella Nota n. 16294-28-10-2016, punto c), richiama l’Orientamento ARAN dell’11/10/2016.
SCU_101_ORIENTAMENTI APPLICATIVI
Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?
Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l’art. 37 del CCNL del 29.11.2007, prevede espressamente che al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.