– 16/10/2017 – Malattia. Quando non si applica la decurtazione economica nei primi 10 giorni di assenza? (di Paolo Pizzo)
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Molte scuole ci scrivono chiedendo quali sono i casi in cui non si deve applicare la trattenuta economica alle assenze per malattia e, in particolare, come comportarsi quando il certificato medico riporta la spunta su “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Giova ricordare che l’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
In conclusione, la decurtazione retributiva:
- È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
- Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Esistono dei casi specifici in cui però la decurtazione economica non deve avvenire, e riguarda:
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita inclusi i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; l’effettuazione delle terapie salvavita; i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”)
- I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Giova altresì ricordare che le assenze di un dipendente della scuola dovute ad infortunio sul lavoro o alle gravi patologie che richiedono terapie salvavita, non solo non hanno la decurtazione economica per i primi 10 giorni ma sono anche esclusi dal periodo di comporto di malattia e sono retribuite sempre al 100%.
Mentre, le assenze dovute a cause di servizio sono sempre retribuite al 100% ma sono invece considerate nel periodo di comporto.
Per quanto riguarda i certificati che attestano uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” del dipendente, la scuola dovrà considerarle sia nel periodo di comporto sia ai fini della decurtazione economica per i primi 10 gironi di assenza, quindi non si applica alcun beneficio in tal senso, mentre, e questo è da tenere bene presente, non sono soggette alla visita fiscale.
Tale dicitura non va infatti confusa con le “gravi patologie che richiedono terapie salvavita”, di conseguenza rientrano nelle “normale” malattia con la sola esenzione dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità.