Orizzontescuola.it – 15/09/2018 – Visite fiscali dipendenti pubblici, per quali patologie si è esonerati? (di Consulente Fiscale)
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Visite fiscali e fasce di reperibilità per dipendenti pubblici, quali patologie danno diritto all’esonero e quale documentazione presentare.
1) Chiedo informazione per intervento al ginocchio una protesi totale mi dicono di camminare ma gli orari statali posso chiedere l’esonero di reperibilità
2) Operato di protesi di ginocchio sx (in attesa di operare anche il dx) il giorno 8 agosto ma a casa in malattia dal 13 giugno per difficoltà motoria (lavoro come infermiere presso il servizio 118 sulle ambulanze e in automedica e in elisoccorso da 31 anni) intervento riuscito attualmente in fisioterapia riabilitativa ma sempre con gli orari di reperibilità da malattia. Dopo 3 mesi di arresti domiciliari con un intervento che non è una passeggiata sentirei il bisogno di un attimo di libertà di qualche giorno di stacco da questo periodo non semplice ma ci sono gli orari da rispettare …. sono una tortura non è possibile con queste limitazioni. Scusate lo sfogo ma tutto ciò è esagerato grazie.
Con le nuove disposizioni sulle visite fiscali per i dipendenti pubblici, in vigore dal 13 gennaio 2018, in caso di malattia, queste potranno essere svolte a cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale. (art. 2 del Decreto Madia)
Il Decreto Madia, stabilisce che negli orari di reperibilità indicati dalla normativa vigente, sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell’Inps in casi di malattia “sospetta”. Ad esempio, i dipendenti che si assentano per malattia il venerdì, oppure nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi. In questi casi la visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal lavoro.
Visite fiscali 2018: fasce di reperibilità
I lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Gli orari da rispettare sono:
- Mattina dalle 09,00 alle 13,00
- Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00
Secondo il decreto Madia art. 3, l’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.
Si ricorda che gli orari delle visite fiscali riguardano i dipendenti statali, gli insegnanti, i lavoratori Pubblica Amministrazione, Enti locali, i vigili del fuoco, Polizia di Stato, Asl, i militari e in generale le forze armate
Esclusi dall’obbligo delle fasce di reperibilità
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Le nuove misure escludono l’esenzioni per una serie di infermità ricorrenti di minore gravità, ritenute dipendenti da causa di servizio, quali sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre.
In quest’articolo esamineremo nello specifico, in risposta ai quesiti dei nostri lettori, gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%, in quanto la loro patologia, non si riferisce a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o causa di servizio riconosciuta.
Esonero visite fiscali con stati patologici sottesi e connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016 Art.1 co.3 – Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento. In Italia, si deve premettere che esistono molte tipologie di invalidità, ma la richiamata norma parla solo di “invalidità riconosciuta”, pertanto, deducendone che qui viene in rilievo l’invalidità qualsiasi sia il preposto organo giudicante che l’abbia stabilita purché pari o superiore al 67%. Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, sono le seguenti:
1. l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile;
2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;
4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione prevedono l’assegnazione di una percentuale di minus al verificarsi del rischio, la terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a range categoriali.
Patologie esenti
Dal 13 gennaio 2018, per effetto del decreto Madia, sono state riformate le percentuali di invalidità, la percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.
L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro o INPS sono:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
- ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
- ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Come fare per ottenere l’esonero della visita fiscale
Il dipendente ammalato, che rientra nelle cause che determinano l’esonero della visita fiscale e gli obblighi di reperibilità, deve presentare tutta la documentazione medica sanitaria ASL, comprovante l’esistenza delle cause di esenzione. La documentazione deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia con indicazione della causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell’obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscale e dalla visita stessa.
Consiglio di verificare con il proprio medico, se la patologia rientra in queste casistiche. Se rientra, il medico dovrà indicare il codice di esonero nel certificato, specificando anche la patologia invalidante.