Orizzontescuola.it – 22/01/2019 – Congedo malattia figlio: quanti giorni, retribuzione, quando avvertire scuola. La guida (di Paolo Pizzo)
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Il congedo per malattia del bambino spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato, con uguali diritti.
Periodo di congedo
Fino ai tre anni di età del bambino il congedo per la malattia del figlio può essere fruito senza alcun limite (per la retribuzione vedere paragrafo successivo).
Fra i tre e gli otto anni, invece, spettano solo cinque giorni lavorativi di congedo all’anno per ciascun genitore non retribuito, da fruire sempre alternativamente.
Il dipendente che richiede il congedo per malattia del bambino è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Anche in presenza di esigenze di servizio, il Dirigente comunque non potrebbe negare o interrompere la fruizione da parte del dipendente del periodo di congedo richiesto.
Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente. Questo, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente.
La comunicazione
I dipendenti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare all’ufficio di appartenenza un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore.
Può capitare che la malattia del bambino si verifichi il giorno stesso in cui il
dipendente debba recarsi a scuola (pensiamo anche ad una febbre avvenuta durante la notte).
È dunque possibile che il dipendente non riesca a farsi rilasciare per tempo il certificato dal medico specialista per inviarlo alla scuola di servizio. In questi casi la procedura da adottare è la stessa per la malattia propria:
- Il dipendente deve comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia del figlio.
- È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.
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