Orizzontescuola.it – 05/02/2019 – Legge 104: quanti giorni al mese spettano a docenti e ATA in part time (di Paolo Pizzo)
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La misura prevista dall’art. 33 L. 104/1992 è destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 33 della L n 104/1992, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell’individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.
Sentenze della Cassazione n. 22925/2017 e n.4069/2018
Con la sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte ha confermato l’interpretazione già espressa nella precedente sentenza n. 22925/2017 la quale aveva stabilito che non vi è riproporzionamento dei tre giorni di permesso legge 104/92, per il dipendente che abbia un con contratto di part time verticale, qualora la sua prestazione lavorativa sia espletata per un numero di giornate superiori al 50%, rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.
Ricordiamo che la sentenza, in particolare, ha disposto che “appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.”
Pertanto, nel caso in oggetto: “sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part-time verticale al 67 %, la sentenza impugnata deve essere confermata.”
Applicazione al personale della scuola
La sentenza va ovviamente applicata anche al personale della scuola in quanto, ricordiamo, le sentenze della Corte di Cassazione sono tese ad assicurare l’esatta interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale.
In pratica accade questo:
Se il rapporto di lavoro si trasforma in part-time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, con una prestazione per un numero di giornate di lavoro pari o inferiori al 50%, o addirittura limitata ad alcuni periodi dell’anno il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente.
Se, invece, la prestazione superi un numero di giornate pari al 50% dell’ordinario, secondo quanto disposto il numero dei giorni di permesso spettanti non deve essere ridimensionato proporzionalmente (es. 4 giorni su 6 durante la settimana verticale, il lavoratore ha diritto comunque ai tre giorni di permesso Legge 104/92.)
- Settimana corta su 5 giorni
Il caso sicuramente più comune, soprattutto per i docenti, è quello in cui si è in regime di part time verticale di 3 giorni su 5 lavorativi perché in uso la c.d. settimana corta.
In questo caso i 3 gg. di permesso mensile 104/92 spettano per intero e non vanno quindi ridimensionati proporzionalmente perché la prestazione lavorativa supera il numero di giornate pari al 50% (sono infatti 3 giorni su 5).
- Settimana intera su 6 giorni
Se, invece, si tratta del personale ATA che, nel caso più comune, fruisce di 3 giorni di part time verticale (18 ore) su 6 giorni lavorativi (senza quindi la settimana corta), in questo caso i 3 giorni di permesso legge 104/92 andranno ridimensionati proporzionalmente (siamo infatti nel limite del 50%).
In questo caso, infatti, il personale (sia docente che ATA) che svolge la settimana intera su 6 giorni dovrebbe avere un part time su 4 giorni per aver diritto a tutti i 3 giorni mensili.