ANQUAP – 03/09/2018 – BREVE NOTA SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPPLENZE A.S. 2018/2019
CONTRIBUTO PROFESSIONALE |
Il MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione generale per il Personale Scolastico, come ogni anno ha pubblicato in data 28 agosto 2018, la nota prot. n. 37856 relativa al tema delle supplenze per l’a.s. 2018/2019.
Molti aspetti sono rimasti invariati, ma ci sono anche novità interessanti per docenti e ATA. Uno dei primi aspetti chiariti all’interno della nota è il superamento del limite dei 36 mesi per le supplenze su posto vacante. Infatti, la legge 9 agosto 2018 che ha convertito il decreto legge n. 87/2018 (GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018) entrata in vigore dal 12/08/2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, il c.d. “Decreto dignità“ ha abolito la previgente normativa contenuta nella Legge 107/2015. Inoltre, è possibile notare nel testo della nota due nuovi argomenti, la cui presenza deriva da situazioni di contenzioso:
Nel primo caso si ricalca quanto previsto dal Decreto Dignità, nel secondo, almeno per ora, il MIUR stabilisce che potranno essere inclusi con riserva solo gli ITP che hanno ottenuto un pronunciamento positivo. In realtà, l’orientamento generale è di non inserire questi docenti; un orientamento derivato dai pronunciamenti del Consiglio di Stato sugli appelli del Ministero.
Per i docenti La situazione per i docenti rimane pressoché invariata: le supplenze di quest’anno sono relative ai soli posti in organico di fatto, essendo destinati a ruolo quasi tutti i posti dell’organico dell’autonomia. Le norme stabilite sono le seguenti:
Per gli ATA Anche per gli ATA non ci sono particolari cambiamenti: ricordiamo che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli Assistenti Amministrativi e Tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. Da tener conto che la legge di Bilancio 2018 ha previsto numerose disposizioni riguardanti la scuola, tra le quali ricordiamo l’eliminazione del divieto delle supplenze per gli assistenti amministrativi e tecnici. La nuova disposizione deroga a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014 che così dettava: A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. Secondo le succitate disposizioni, dunque, per le supplenze brevi (riguardanti gli AA e AT) le scuole: 1. non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici; 2. non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale. La legge di Bilancio 2018, come suddetto, deroga alle disposizioni sopra riportate e prevede nel comma 334 quanto segue: Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1,comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.. Le nuove disposizioni, quindi, permettono alle scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità…), la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. Quanto ai collaboratori scolastici, tutto resta invariato, per cui non possono essere sostituiti, come previsto dalla legge n. 190/2014, per i primi sette giorni di assenza. Lo possono essere dal settimo giorno. In tema di sostituzione dei Direttori SGA la nota MIUR in esame si limita a ricordare che il regolamento sulle supplenze del personale ATA (decreto 430/2000) non si applica a questa categoria. In realtà, questo tema della sostituzione dei Direttori SGA, è particolarmente impegnativo e complesso e avrebbe richiesto una puntuale trattazione da parte del Ministero; trattazione che è stata opportunamente predisposta dalla Presidenza Anquap con specifico documento del 23 agosto 2018.
Altre norme Le regole valide per tutti rimangono queste:
Da sottolineare la novità contenuta nell’art. 41 del CCNL 19/4/2018, riportata nella nota MIUR, per effetto della quale tutti i contratti a tempo determinato “devono recare in ogni caso un termine” e che “tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. Lì, 01.09.2018 IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI E CONSULENZA DEL PERSONALE Sabato Simonetti |
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