Anquap – 24/08/2018 – SOSTITUIRE IL DIRETTORE SGA: UN’OPERAZIONE SEMPRE PIU’ COMPLESSA
PREMESSA
Sull’argomento l’Associazione scrivente è già intervenuta con un contributo professionale del 25.09.2017.
Si ritiene utile tornare nuovamente sul tema in prossimità di un nuovo anno scolastico, poiché la quantità delle sostituzioni da effettuare sta diventando “esplosiva”: 2.178 posti vacanti su 7.936 in organico di diritto (oltre il 27%) e 352 scuole sottodimensionate alle quali assegnare un dsga già titolare in un’altra scuola.
Peraltro, nelle scuole sottodimensionate i DSGA assegnati ancora non percepiscono l’indennità mensile loro spettante (in molti casi addirittura dall’anno scolastico 2014/15), nonostante vi sia una specifica disposizione di legge e ben due CCNL (10.11.2014 e 19.04.2018).
TESTO DEL DOCUMENTO CON INTEGRAZIONI E MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE DEL 25 SETTEMBRE 2017
Nelle Istituzioni Scolastiche vigono una pluralità di norme legislative, regolamentari e contrattuali in forza delle quali il personale: mancante (non c’è il titolare), assente per tutto l’anno scolastico (posto disponibile) e assente per periodi non coincidenti con l’anno scolastico (posto temporaneamente disponibile) deve (o può) essere sostituito.
Una casistica particolare è rappresentata dalla sostituzione del Direttore SGA per la quale non esiste (purtroppo e per scelta improvvida) alcuna disposizione legislativa e regolamentare ma solo una discutibile stratificazione di norme contrattuali.
La norma principe per posti vacanti e disponibili e per sostituzioni brevi è nell’art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in “combinato disposto” con l’art. 47 dello stesso CCNL, così come integrato e sostituto dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale ATA) del 25/7/2008. Le citate norme contrattuali sono annualmente integrate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (in genere l’art. 14) che disciplina anche le sostituzioni sui posti disponibili per l’intero anno scolastico (vedi ipotesi CCNI del 28/06/2018, per l’anno scolastico 2018/2019).
Fatto questo necessario richiamo alle norme applicabili per la sostituzione del Dsga, passiamo in rassegna le diverse casistiche che si possono presentare (anzi che frequentemente si presentano) nelle scuole .
Se il posto è vacante e disponibile per mancanza di un titolare (situazione presente in 2.178 scuole sul territorio nazionale) si deve ricorrere alle graduatorie provinciali permanenti (art. 56 c. 5 CCNL 29/11/2017) mai formate specificamente per i Direttori SGA, mentre in alcune province forse ancora esistono “residui” di graduatorie provinciali del precedente profilo professionale di Responsabile Amministrativo (ex art. 7 D.M. 146/2000). Queste ultime graduatorie sono comunque utilizzabili e sono state utilizzate anche per assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA (forse anche nel corrente anno scolastico). In questo caso si procede con contratto individuale a tempo determinato per l’intero anno scolastico (supplenza annuale sino 31 agosto), al cui pagamento provvederà il MEF con partita di spesa fissa.
Qualora risultasse impossibile conferire una supplenza annuale, per assenza o esaurimento delle graduatorie provinciali, la sostituzione tocca all’Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica.
L’obbligo per gli Assistenti Amministrativi che hanno la seconda posizione economica è fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall’annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l’anno scolastico 2018/19 l’art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018.
Nel caso vi siano più assistenti amministrativi beneficiari della II° posizione economica, tutti disponibili a sostituire il Direttore SGA, il Dirigente Scolastico deve emanare un bando interno di selezione per giungere all’individuazione dell’assistente amministrativo cui conferire l’incarico di sostituzione del direttore Sga.
Nel bando debbono essere fissati i criteri per la formulazione di una specifica graduatoria, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione in capo ad ogni amministrazione pubblica, per l’emanazione dei propri provvedimenti.
Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l’indennità di funzioni superiori (dall’1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell’Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013 – Legge 212/2012, art. 1, commi 44 e 45) e l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto degli artt. 56 e 88 CCNL 29/11/2007). L’indennità di funzione superiore la paga il MEF mentre l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio è a carico del fondo dell’istituzione scolastica (art. 88 CCNL 29/11/2007).
Se nell’istituzione Scolastica non vi sono Assistenti con seconda posizione economica, la sostituzione del Direttore può essere affidata all’Assistente Amministrativo titolare della prima posizione economica o di incarico specifico (si vedano le norme contrattuali sopra richiamate). Per gli aspetti retributivi vale quanto detto dianzi per la seconda posizione economica su indennità di funzioni superiori e indennità di direzione.
Diversamente dalla seconda posizione economica, gli Assistenti Amministrativi che hanno la prima posizione o l’incarico specifico non sono obbligati alla sostituzione del Direttore SGA per l’intero anno scolastico nella scuola di servizio.
Quando non si riesce a sostituire il Direttore SGA per l’intero anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi interni alla scuola occorre rivolgersi al competente Ufficio di Ambito Territoriale Provinciale (articolazione dell’USR), che deve individuare un Assistente Amministrativo di altra scuola inserito in apposito elenco provinciale. L’Assistente Amministrativo individuato, che accetta, riceve un apposito incarico di utilizzazione. Sul piano retributivo l’Assistente Amministrativo utilizzato come Direttore SGA percepisce l’indennità di funzioni superiore e l’indennità di direzione come sopra già esposto. Dal almeno due anni scolastici si sono verificate utilizzazioni, per interpello, anche fuori provincia e fuori regione. Se anche l’interpello fuori regione non dà esiti ci troviamo di fronte ad un incolmabile vuoto normativo. Infatti, sostituire il DSGA di scuole normodimensionate con DSGA di altre scuole normodimensionate non è possibile, poiché l’istituto della reggenza si applica ai Dirigenti Scolastici ma non ai Direttori SGA. Questa tesi (l’assenza della reggenza per i Dsga) con riferimento all’allora responsabile amministrativo è stata sostenuta dal MIUR e dall’ARAN (vedi note Capo di Gabinetto MIUR prot. 6115 del 2 ottobre 1996 e prot. 9502 – Circ. 744 del 13/12/1996 e Foglio ARAN n. 7227 del 19/11/1996)
Diverso è il caso delle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in particolari situazioni) dove – a partire dal 1/9/2012 – può essere assegnato anche d’ufficio, con provvedimento del Direttore generale dell’USR interessato, il Direttore SGA di scuole normodimensionate (vedi apposita disposizione di legge richiamata nel CCNL 10/11/2014). Nell’anno scolastico 2018/19 il totale delle scuole sottodimensionate è apri a 352 unità.
L’Assistente Amministrativo che svolge le funzioni di Direttore SGA nella propria scuola o in altra scuola, per l’intero anno scolastico, rende disponibile il suo posto per il quale si provvede alla sostituzione con un Assistente Amministrativo cui viene conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche (vedi apposito regolamento di cui al D.M. 430/2000).
Quando la sostituzione del Direttore SGA si configura come supplenza breve, si applica l’art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008. Le norme citate prescrivono l’obbligo di sostituzione esclusivamente con Assistenti Amministrativi interni alla scuola ove necessita la sostituzione.
Nell’ ordine: prima la seconda posizione economica e poi la prima posizione o l’incarico specifico.
L’individuazione del sostituto del Direttore SGA viene effettuata nell’ambito dell’annuale piano delle attività: proposto dal Direttore e adottato dal Dirigente. Per ogni giorno di sostituzione compete l’indennità di direzione, con detrazione del compenso individuale accessorio. Nel caso di sostituzione superiore ai 15 giorni compete anche l’indennità di funzioni superiori ma, al momento, per il suo eventuale pagamento non vi sono risorse disponibili.
I provvedimenti di incarico/utilizzazione di Assistenti Amministrativi come Direttori SGA competono sempre al Dirigente della scuola dove si deve provvedere alla sostituzione. Solo nel caso di impiego di Assistente di altra scuola il provvedimento dirigenziale deve essere preceduto dall’atto di individuazione dell’Ambito Territoriale Provinciale.
Da ricordare che per particolari situazioni di complessità è sempre possibile fare ricorso all’Istituto della collaborazione plurima (vedi art. 57 CCNL 29/11/2007), che va retribuita a carico della scuola che di avvale della collaborazione: ore eccedenti secondo le vigenti tabelle contrattuali o compenso forfetario stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto.
Da quanto esposto risulta evidente quanto la materia trattata sia complessa e “assistita” da norme inadeguate che andrebbero urgentemente modificate.
Il presente documento viene inviato al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, al Capo di Gabinetto ed ai competenti Uffici del Dipartimento Istruzione dello stesso Dicastero.
Lì, 23.08.2018