ANQUAP – 26/09/2017 – SOSTITUIRE IL DIRETTORE SGA: UN’OPERAZIONE COMPLESSA
Nelle Istituzioni Scolastiche vigono una pluralità di norme legislative, regolamentari e contrattuali in forza delle quali il personale: mancante (non c’è il titolare), assente per tutto l’anno scolastico (posto disponibile) e assente per periodi non coincidenti con l’anno scolastico (posto temporaneamente disponibile) deve essere sostituito.
Una casistica particolare è rappresentata dalla sostituzione del Direttore SGA per la quale non esiste (purtroppo e per scelta improvvida) alcuna disposizione legislativa e regolamentare ma solo una discutibile stratificazione di norme contrattuali.
La norma principe per posti vacanti e disponibili e per sostituzioni brevi è nell’art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in “combinato disposto” con l’art. 47 dello stesso CCNL, così come integrato e sostituto dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale ATA) del 25/7/2008. Le citate norme contrattuali sono annualmente integrate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (in genere l’art. 14) che disciplina anche le sostituzioni sui posti disponibili per l’intero anno scolastico (vedi ipotesi CCNI del 21/06/2017, per l’anno scolastico 2017/2018, ancora ipotesi).
Fatta questa necessaria premessa di riferimento delle norme applicabili per la sostituzione del Dsga, passiamo in rassegna le diverse casistiche che si possono presentare ( anzi che frequentemente si presentano ) nelle scuole .
Se il posto è vacante e disponibile per mancanza di un titolare (situazione presente in circa 1.500 scuole sul territorio nazionale) si deve ricorrere alle graduatorie provinciali permanenti (art. 56 c. 5 CCNL 29/11/2017) mai formate specificamente per i Direttori SGA, mentre in alcune province ancora esistono “residui” di graduatorie provinciali del precedente profilo professionale di Responsabile Amministrativo (ex art. 7 D.M. 146/2000). Queste ultime graduatorie sono comunque utilizzabili e sono state utilizzate anche per assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA (pure nel corrente anno scolastico). In questo caso si procede con contratto individuale a tempo determinato per l’intero anno scolastico (supplenza annuale sino 31 agosto), al cui pagamento provvederà il MEF con partita di spesa fissa.
Qualora risultasse impossibile conferire una supplenza annuale, per assenza o esaurimento delle graduatorie provinciali, la sostituzione tocca all’Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica.
L’obbligo per gli Assistenti Amministrativi che hanno la seconda posizione economica è fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall’annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni. Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l’indennità di funzioni superiori (dall’1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell’Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013) e l’indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto dell’art. 56 e art. 88).
Se nell’istituzione Scolastica non vi sono Assistenti con seconda posizione economica, la sostituzione del Direttore può essere affidata all’Assistente Amministrativo titolare della prima posizione economica o di incarico specifico (si vedano le norme contrattuali sopra richiamate). Per gli aspetti retributivi vale quanto detto dianzi per la seconda posizione economica su indennità di funzioni superiori e indennità di direzione.
Diversamente dalla seconda posizione economica, gli Assistenti Amministrativi che hanno la prima posizione o l’incarico specifico non sono obbligati alla sostituzione del Direttore SGA per l’intero anno scolastico nella scuola di servizio.
Quando non si riesce a sostituire il Direttore SGA per l’intero anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi interni alla scuola occorre rivolgersi al competente Ufficio di Ambito Territoriale Provinciale (articolazione dell’USR), che deve individuare un Assistente Amministrativo di altra scuola inserito in apposito elenco provinciale. L’Assistente Amministrativo individuato, che accetta, riceve un apposito incarico di utilizzazione. Sul piano retributivo l’Assistente Amministrativo utilizzato come Direttore SGA percepisce l’indennità di funzioni superiore e l’indennità di direzione come sopra già esposto. Dallo scorso anno scolastico si sono verificate utilizzazioni, per interpello, anche fuori provincia e fuori regione. Se anche l’interpello fuori regione non dà esiti ci troviamo di fronte ad un incolmabile vuoto normativo. Infatti , sostituire il DSGA di scuole normodimensionate con DSGA di altre scuole normodimensionate non è possibile, poiché l’istituto della reggenza si applica ai Dirigenti Scolastici ma non ai Direttori SGA.
Diverso è il caso delle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in particolari situazioni ) dove – a partire dal 1/9/2012 – può essere assegnato anche d’ufficio, con provvedimento del Direttore generale dell’USR interessato, il Direttore SGA di scuole normodimensionate (vedi apposita disposizione di legge richiamata nel CCNL 10/11/2014).
L’Assistente Amministrativo che svolge le funzioni di Direttore SGA nella propria scuola o in altra scuola, per l’intero anno scolastico, rende disponibile il suo posto per il quale si provvede alla sostituzione con un Assistente Amministrativo cui viene conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche (vedi apposito regolamento di cui al D.M. 430/2000).
Quando la sostituzione del Direttore SGA si configura come supplenza breve, si applica l’art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 . Le norme citate prescrivono l’obbligo di sostituzione esclusivamente con Assistenti Amministrativi interni alla scuola ove necessita la sostituzione.
Nell’ ordine: prima la seconda posizione economica e poi la prima posizione o l’incarico specifico.
L’individuazione del sostituto del Direttore SGA viene effettuata nell’ambito dell’annuale piano delle attività: proposto dal Direttore e adottato dal Dirigente. Per ogni giorno di sostituzione compete l’indennità di direzione, con detrazione del compenso individuale accessorio. Nel caso di sostituzione superiore ai 15 giorni compete anche l’indennità di funzioni superiori ma, al momento, per il suo eventuale pagamento non vi sono risorse disponibili .
I provvedimenti di incarico/utilizzazione di Assistenti Amministrativi come Direttori SGA competono sempre al Dirigente della scuola dove si deve provvedere alla sostituzione. Solo nel caso di impiego di Assistente di altra scuola il provvedimento dirigenziale deve essere preceduto dall’atto di individuazione dell’Ambito Territoriale Provinciale.
Da ricordare che per particolari situazioni di complessità è sempre possibile fare ricorso all’Istituto della collaborazione plurima (vedi art. 57 CCNL 29/11/2007), che va retribuita a carico della scuola che di avvale della collaborazione: ore eccedenti secondo le vigenti tabelle contrattuali o compenso forfetario stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto.
Da quanto esposto – con beneficio d’inventario, come suol dirsi – risulta evidente quanto la materia trattata sia complessa e “assistita” da norme inadeguate che andrebbero urgentemente modificate.
Lì, 25.09.2017