ARAN – Orientamenti applicativi – Il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ?
E la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica ?
Si precisa che quest’Agenzia può esprimere pareri, peraltro non vincolanti, nell’ambito di un’assistenza collaborativa con le Amministrazioni (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001) ma, qualora insorgano controversie interpretative su una o più norme contrattuali, le parti firmatarie del contratto possono attivare la procedura di interpretazione autentica ai sensi dell’ art. 2 del CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola.
Ciò premesso, a parere di questa Agenzia, l’ art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinata ad una richiesta (…..a domanda….) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Pare altrettanto chiaro il secondo periodo dello stesso comma. Esso consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione di sei giorni di ferie durante l’attività didattica stabilendo, però, che se richiesti ai sensi dell’ art.13, comma 9 (ferie), sono concessi in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
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ART. 15 c. 2- PERMESSI RETRIBUITI
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
ART. 13 c. 9 – FERIE
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
Fonte: http://www.aranagenzia.it/