ARAN – Orientamenti applicativi – Al lavoratore che presta attività in giornata di riposo settimanale deve essere riconosciuta in ogni caso una giornata di riposo compensativo ?
Riteniamo utile specificare che in tutti i casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale, al lavoratore debba essere riconosciuta una giornata completa di riposo compensativo solo se ha reso una prestazione quantitativamente equivalente ad una giornata convenzionale di lavoro (6 ore). Diversamente, la durata del riposo compensativo deve essere equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa.
In tal senso depone l’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, che, letto in connessione ai contenuti della dichiarazione congiunta n.12, stabilisce il principio che al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b) (ora art.10, comma 2, lett.b) del CCNL del 9.5.2006). In tal modo, dunque, attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione, nel caso di lavoro nel giorno di riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa.
Pertanto, sarebbe sicuramente contraddittorio ritenere che, nella medesima ipotesi al lavoratore, da un lato, si riconosce una retribuzione strettamente correlata alla quantità di lavoro prestato, e dall’altro si attribuisce la possibilità di beneficiare di un’intera giornata di riposo compensativo, anche se la sua prestazione è stata inferiore come durata oraria.
Questa lettura è espressamente confermata dalla dichiarazione congiunta n.13 allegata al CCNL del 5.10.2001 (il cui art.14 ha sostituito, per maggiore chiarezza, l’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000).
Fonte: http://www.aranagenzia.it/