ARAN – 04/02/2015 – Orientamenti Applicativi – Istituti peculiari – Come avviene l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA?
18/01/2015
L’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, prevede che il DSGA, nei casi di assenza, sia sostituito dal coordinatore amministrativo e, nei casi di mancanza di quest’ultimo, dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL su citato, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.
Sempre l’art. 56, allo stesso comma 4, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo su citato avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”