ARAN – 04/02/2015 – Orientamenti Applicativi – Malattie/infortuni sul lavoro – Ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 29.11.2007, la dipendente trovandosi nella posizione di riconoscimento di causa di servizio ante legge n. 214 del 2011, ha diritto all’intera retribuzione a seguito della visita medico collegiale effettuata?
18/01/2015
L’art. 20, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola richiama in modo esplicito i primi tre commi dell’art. 17, relativo all’assenza per malattia tout court, e, quindi, la concessione dell’ulteriore periodo di 18 mesi di malattia al dipendente richiedente, deve ritenersi soggetta alla procedura di cui al medesimo terzo comma dell’art. 17.
Per quanto concerne la retribuzione, invece, l’art. 20, comma 2 su citato, prevede che per questa specifica assenza dovuta a causa di servizio, il dipendente ha diritto alla retribuzione intera senza operare le differenti retribuzioni previste per la semplice malattia.
Sull’accertamento della malattia da causa di servizio, occorre rilevare che l’art. 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Pertanto, nel caso specifico, sembrano essere soddisfatte tutte le condizioni enunciate negli articoli contrattuali.