ARAN – 08/11/2024 – Orientamenti applicativi – CIRU71 del 27/09/2024 – Nel caso di fruizione dei permessi per l’espletamento di visite di cui all’art. 101 del CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024, atteso che il loro utilizzo comporta che ogni sei ore concorrono alla maturazione di 1 giorno di malattia ai fini del computo del periodo di comporto e relativo trattamento economico, come vanno considerate le ore residuali rispetto a tale concorrenza? Debbono essere riportate al nuovo anno per essere sommate alle ore di permesso fruite nel corso del triennio successivo?
I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui all’art. 101 del CCNL 18.01.2024 sono riconosciuti nella misura massima di 18 ore annuali da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Tale data costituisce il termine ultimo sia per la fruizione del monte ore a disposizione del lavoratore, sia per l’eventuale perfezionamento della giornata lavorativa ai fini del computo del periodo di comporto, che convenzionalmente si raggiunge ogni sei ore di permesso fruite.
Pertanto, le ore residue di permesso non fruito risultanti dal monte ore di permessi a disposizione del lavoratore alla data del 31 dicembre non possono essere “trasportate” oltre l’anno solare di competenza.
Inoltre, ai fini della determinazione del numero di giorni da computare nel periodo di comporto per malattia, le ore di permesso fruite andranno raggruppate a 6 a 6 (ogni 6 ore fanno maturare 1 giorno di malattia); le ore che residuano rispetto a tale raggruppamento non incideranno sul periodo di comporto e non andranno riportate all’anno successivo.
Fonte: https://www.aranagenzia.it/