ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS109 (del 11/04/2023) – Una collaboratrice scolastica assente prima per complicanze in gravidanza, successivamente per astensione obbligatoria ed infine per puerperio può usufruire dei 25 giorni di ferie residue relative all’anno scolastico precedente? Tale fruizione potrebbe essere posticipata dalla scuola a luglio e ad agosto dell’anno scolastico in corso, durante la sospensione dell’attività didattica, od eventualmente alla fine dell’attività didattica della scuola primaria e secondaria?
La fruizione delle ferie nel comparto scuola viene disciplinata dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, che così sancisce : “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”
Pertanto, ritenuto che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 su citato.
In tal caso sarà l’amministrazione a fissare i termini di fruizione delle stesse, in applicazione dell’art. 2109 c.c. sulla base del quale “le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore” e fermo restando che il godimento delle ferie dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile.