ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS113b (del 11/04/2023) – Per il personale scolastico con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, nel conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia di cui all’art. 19, comma 10, del CCNL Scuola del 29.11.2007, vanno ricompresi anche i giorni di assenza per malattia certificata per grave patologia previsti dall’art. 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29.11.2007?
L’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007, comma 1, prevede per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.
I commi 10 e 15 dell’articolo 19 sopra citato, dispongono che in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui retribuiti al 50% e che a tale personale si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.
Il comma 9 su citato esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Per il riconoscimento del beneficio, pertanto, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.
Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007.