ARAN – 11/04/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS116 (del 11/04/2023) – Un docente ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di servizio?
I permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. […]”.
Il permesso per la formazione sopra indicato è finalizzato a consentire la partecipazione del lavoratore all’attività formativa laddove la stessa coincida con l’orario di lavoro. Ed infatti, il successivo comma 6 prevede che “Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.”
Ne consegue che lo stesso potrà essere richiesto solo e nei limiti in cui l’attività lavorativa programmata osti con la concreta possibilità di partecipare al corso.