ARAN – 15/11/2024 – Orientamenti applicativi – CIRU72 del 27/09/2024 – In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile riconoscere al personale – sin dal primo contratto – i 15 giorni di permesso non retribuito per motivate esigenze previsti al comma 1, lett. d) dell’art. 105 del CCNL 18.01.2024 (trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato)? In caso di risposta affermativa, essi possono essere riconosciuti nella misura massima, indipendentemente dal servizio prestato o, al contrario, sono soggetti a riproporzionamento?
Dal tenore letterale della clausola contrattuale su menzionata emerge univocamente che i permessi non retribuiti per motivate esigenze, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi (così come i permessi retribuiti in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 97, comma 2, dello stesso CCNL) competono a prescindere dalla durata del contratto a tempo determinato.
Infatti, al contrario di quanto definito per le ulteriori tipologie di permesso di cui alla successiva lettera e) dello stesso comma 1, per l’accesso al beneficio dei permessi in esame non è richiesta una durata minima del rapporto di lavoro. Conseguentemente i permessi di cui all’art. 105, comma 1, lett. d) non sono soggetti alla regola del riproporzionamento e possono essere concessi fino alla misura massima consentita.
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