ARAN – 22/02/2025 – Orientamenti applicativi – CIRS132 del 17/02/2025 – In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?
L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA. Tale articolo, al comma 1, prevede la sostituzione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe. La norma in esame consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola. Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca, salva l’eventuale valutazione che tale assenza – a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto – sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.