ARAN – 25/03/2022 – Orientamenti applicativi del 22/03/2022 – CIRS97 – Il permesso breve di cui all’art. 16 del CCNL Scuola del 29.11.2007 deve essere calcolato sul solo orario di lavoro (inteso unicamente come orario di lezione) che il docente interessato presta nel giorno richiesto o anche sulle ore prestate per il Collegio dei docenti “Attività funzionali all’insegnamento”?
Ai sensi dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: “..brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento……”
Inoltre, l’art 28, comma 5, del CCNL 29/11/2007 precisa che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è di 25 ore nella scuola dell’infanzia, di 22 ore nella scuola elementare e di 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, sempre nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.
Tali ore sono le ore di insegnamento e sono quelle a cui fa riferimento l’art. 16, comma 1, con la dizione “i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione …” e, ai fini del calcolo dei permessi brevi “….per il personale docente il limite (cfr. dei permessi brevi) corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento” .
Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti che rientrano nel monte ore previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a) concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti. Tali attività sono costituite da: partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue.
Pertanto, le stesse non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.