ARAN – 26/03/2025 – Orientamenti applicativi – CIRS134 del 17/02/2025 – Come debbano essere considerati i giorni di ferie residui del precedente anno scolastico, da riportare nel nuovo anno, nel caso in cui il personale ATA sia passato da un servizio svolto su 6 gg, nel precedente anno scolastico, ad uno svolto su 5 gg nell’attuale anno scolastico?
Con riguardo alla fruizione delle ferie l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede che :“In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”
Pertanto, fermo restando che le ferie devono in primis essere fruite nell’anno di maturazione e solo a condizioni eccezionali espressamente individuate dal CCNL possono essere riportate all’anno successivo, e che le ferie già maturate dal dipendente, essendo un diritto quesito dello stesso, non possono essere soggette a riparametrazione, il numero di giorni di ferie spettanti per l’attività svolta nell’anno scolastico precedente rimane quello definito con riferimento all’orario di lavoro effettivamente svolto (nel caso de quo su 6 giorni), anche se fruite nel nuovo anno scolastico.