ARAN – 29/12/2021 – Orientamenti applicativi del 17/11/2021 – CIRS88 – Come deve essere considerata l’assenza del personale della scuola che supera i limiti individuali previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, art. 10 c. 6, lettera a)?
Si ritiene opportuno rilevare che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Nel citato accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
In particolare l’Accordo registra un incremento delle prestazioni indispensabili sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nella considerazione che il diritto all’istruzione non può che declinarsi come diritto all’attività didattica. Ciò ha indotto le parti negoziali a modificare l’angolo di osservazione del problema, abbandonando una visione ancorata alle singole azioni di sciopero per passare ad una prospettiva annuale in cui il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione. Per tale ragione era ed è presente un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale scolastico (docente ed ATA), differenziato a seconda del grado di istruzione: Art 10 comma 6: In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono: a) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Inoltre, al fine di evitare che la somma dei diritti dei singoli lavoratori vada a ripercuotersi negativamente su una singola classe, l’Accordo introduce in via sperimentale un correttivo, inserendo un limite all’incidenza degli scioperi sulla singola classe. In particolare, ai sensi sempre dell’art. 10, comma 6, lett. a) ultimo periodo “Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”.
L’Accordo citato è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia e costituisce pertanto, ai sensi della legge 146/90 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, normativa di riferimento nel settore Scuola a cui devono attenersi le amministrazioni pubbliche, i lavoratori e le Organizzazioni sindacali.
La medesima legge all’art. 4 prevede inoltre che “I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.”
Per tali motivi si ritiene che il superamento del limite individuale delle ore di sciopero costituisca violazione delle prestazioni indispensabili e rientri pertanto nella previsione di cui all’art. 4 citato.
Fonte: Aran