ARAN – 31/01/2023 – Orientamenti applicativi – CIRS107 (del 23/12/2022) – Un docente sposatosi il 13/08/2021, durante un contratto a tempo determinato presso un istituto, con durata fino al 31/08/2021, può fruire dei 15 gg di congedo matrimoniale in un altro istituto dove è stato immesso in ruolo dal 01/09/2021?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.
Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Pertanto, nel caso prospettato, il docente dovrà necessariamente usufruire del congedo matrimoniale all’interno del contratto a tempo determinato poiché l’evento matrimonio è avvenuto all’interno di un periodo in cui il docente non solo aveva un rapporto di lavoro con la scuola ma anche la possibilità di fruire dei 15 gg consecutivi all’interno dello stesso, avendo questo scadenza il 31/08/2021 ed essendo l’evento matrimonio avvenuto il 13/08/2021.