Articolo – 06/02/2018 – Legge di Bilancio 2018: DSGA e ATA parafulmini non riconosciuti – di Agata Scarafilo – Pubblicato sul sito di “Scuola e Amministrazione”
Cambia la legge ma non il copione: nessun incentivo e nessun riconoscimento per chi continua a sobbarcarsi buona parte delle incombenze scolastiche
Abstract
Il DSGA, figura centrale della scuola dell’autonomia, dimenticato, insieme a tutto il personale ATA, dalla Legge di Bilancio 2018, così come già accaduto con la Legge 107/2015. Tra le soluzioni, che potrebbero riequilibrare, adeguare e dare la giusta valorizzazione a dei profili, che sono notevolmente cambiati, vi è per il DSGA la Dirigenza amministrativa, che di fatto già svolge, e per gli AA l’attivazione dell’area C.
Se due anni fa la Legge 107/2015 si dimenticò completamente del personale ATA, la Legge di Bilancio 2018 regala un misero contentino, tra l’altro riparatore della Legge di Stabilità 2015 (possibilità di nominare dopo 30 giorni di assenza gli Assistenti Amministrativi) ma, ancora una volta, quando si parla di valorizzazione e di incentivi, i DSGA e gli Assistenti Amministrativi non vengono contemplati.
Così, mentre la Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29/12/2017, S.O. 62) ha previsto, con l’art. 1 comma 591, per i Dirigenti Scolastici (DS) lo stanziamento di appositi finanziamenti, nulla viene riconosciuto a chi, come i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), ogni giorno li affiancano coadiuvandoli.
La stessa cosa ha fatto la Legge 107/2015 che, in “ragione delle competenze attribuite”, con il comma 86, riconosce ai Dirigenti Scolastici un incremento del “Fondo unico nazionale” per la retribuzione della posizione fissa e variabile.
La stessa Legge, di contro, non riconoscendo alcun incremento retributivo ai DSGA, non recepisce una ricaduta degli stessi cambiamenti su un profilo a cui viene negato (vedasi emendamento proposto con la seduta 457 dell’ 8 luglio 2015: http://webtv.camera.it/evento/8162) perfino il “rapporto funzionale” con il DS.
Un paradosso che mette in evidenza come probabilmente non vi è alcuna conoscenza dall’alto non solo del ruolo, ma anche delle mansioni che, di fatto, il DSGA svolge nella scuola.
All’insegna, poi, della valorizzazione del personale della Scuola, la medesima Legge ha previsto per i docenti lo stanziamento di ulteriori finanziamenti che si andranno a sommare con quelli già previsti dalla Legge 107/2015, per la “valorizzazione della professionalità dei docenti” e che andranno a confluire in un’apposita sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).
Se tali stanziamenti rappresentano un segnale positivo ed importante di riconoscimento di due profili del mondo della Scuola (DS e docenti), la stessa cosa non si può sicuramente affermare per i DSGA e gli Assistenti Amministrativi, la cui completa esclusione dagli incentivi, dal bonus, dagli adeguamenti, non può che essere interpretata come un segnale prettamente negativo e di assoluta non considerazione e valorizzazione dei profili in parola.
La situazione del personale amministrativo della Scuola non è delle migliori, se si considera sopratutto il fatto che la vita delle Segreterie negli ultimi 10 anni è cambiata notevolmente. Le richieste e le attività, imposte dall’alto, sono sempre più delicate e complesse richiedendo alta competenza giuridica, economica, fiscale, legislativa e ora, ancor più con il CAD, anche informatica.
In più, il DSGA si barcamena tra scadenze (sempre più numerose), sistemi operativi che non dialogano e che costringono a compiere le medesime operazioni più volte, aspettative e richieste dell’utenza interna ed esterna della Scuola a cui deve far fronte insieme agli AA; personale che se legittimamente si assenta, non può neanche essere sempre sostituito.
Per non parlare poi delle aspettative, talvolta vere e proprie pretese, nei confronti dei DSGA da parte dei DS che, investiti a loro volta da mille responsabilità (tuttavia riconosciute ed incentivate), li considerano un po’ “parafulmini personali” di ogni situazione a cui delegare, mansioni e compiti, come suggerito da qualche sigla sindacale di categoria, che a loro volta non si sottraggono di consigliare nomine ed incarichi al DSGA a costo zero.
Senza tema di smentita (vedasi le richieste di chiarimento e i commenti sui social e le pagine Facebook di noti gruppi di DSGA), si invita a verificare cosa è successo, nel mese di gennaio nelle scuole italiane, per la nomina del RASA (Responsabile dell’anagrafe per la Stazione Appaltante).
Insomma, in molte scuole oramai i DSGA, tutto fare, si occupano materialmente anche di cose che non competerebbero a loro e, a dire il vero, molti non si sottraggono affatto a tutto ciò, specie lì dove lo spirito di collaborazione con il DS è forte e reciproco.
Del basilare ruolo del DSGA ha parlato altresì, nel 2015, la “Fondazione Giovanni Agnelli” di Torino, che è un istituto di ricerca nelle scienze sociali, che da quasi cinquant’anni interpreta i cambiamenti della società italiana e ne ha interpretato anche quelli avvenuti nel mondo della Scuola. Infatti, la Fondazione Agnelli, grazie ad uno studio etnografico dal titolo “Gli equilibristi”, a cura di Massimo Cerulo, afferma che se i DS e i DSGA riescono a stabilire una collaborazione fattiva e una buona relazione personale, i problemi vengono risolti e la scuola ha perfino delle condizioni più favorevoli per offrire una buona qualità dell’insegnamento. Ma emerge anche il ruolo determinante del DSGA, a cui tuttavia le norme vigenti del comparto Scuola non dedicano adeguata attenzione. Infatti, nell’appurata ricerca della Fondazione il DSGA viene definito una figura centrale della scuola dell’autonomia.
Insomma, una figura centrale di fatto, ma non di diritto, vista la non considerazione che, poi, le leggi e i provvedimenti riservano a questo profilo professionale.
Nel testo, Cerulo propone che al DSGA venga riconosciuto un ruolo dirigenziale, che di fatto già svolge, in modo da sgravare il dirigente di compiti amministrativi per cui non è particolarmente formato.
Ed anche questa è una sacrosanta verità, perché se per accedere al concorso per DS non sono richieste lauree specifiche, così non è per il DSGA che, da qualche anno oramai, per ricoprire il ruolo deve essere laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche.
Se, dato il periodo di “vacche magre” unitamente ad una scarsissima rappresentatività del profilo, è davvero difficile pensare ad un automatico riconoscimento del ruolo dirigenziale, davvero paradossale appare, però, la completa preclusione al DSGA di partecipare al concorso di Dirigente Scolastico, possibilità che continua ad essere riservata unicamente al personale docente.
Non va sicuramente meglio per gli Assistenti Amministrativi, ai quali al momento è completamente negata, nonostante di fatto la esplicano, l’area C del Coordinatore Amministrativo, perché prevista, ma mai effettivamente introdotta. Infatti, il profilo professionale andrebbe riscritto integralmente e riconosciuto la giusta dignità professionale.
La situazione, dunque, non è delle più rosee, ancor di più se ad altre categorie del mondo della Scuola sono stati loro riconosciuti degli incentivi, mentre al DSGA e agli Assistenti Amministrativi sono stati riservati soltanto ulteriore lavoro e responsabilità non retribuite.
Ricordiamo a tale riguardo che la Legge 107/2015, pur contemplando (unico caso) il personale ATA ( DSGA e Assistenti Amministrativi) nel dovere della formazione, lo abbia, poi, escluso da ogni forma di bonus finalizzato a tale fine, così come, invece, lo ha riconosciuto al personale docente.
Insomma, il personale ATA è obbligato a formarsi ed ad essere all’altezza di ogni situazione calata d’ufficio dall’alto, ma completamente a proprie spese.
Il dato è ovviamente ancora più preoccupante ed ampiamente criticabile per il profilo dei DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) che tra le tante mansioni ha anche quella della formazione del personale ATA di cui è a capo.
Insomma, non si può pretendere che il DSGA abbia delle responsabilità formative, o pretendere che svolga anche mansioni che non rientrano nella propria sfera di competenza, senza riconoscerne, in termini giuridici ed economici, quel valore che lo riscatterebbe anche socialmente dando termine a quel coro di addetti e non addetti del mondo della Scuola che continua a chiamarlo impropriamente: “Segretario”!
Fonti normative
Legge 13 luglio 2015, n. 107
Legge 23 dicembre 2014, n. 190
Legge 27 dicembre 2017, n. 205