Articolo – 30/01/2016 – Linee guida Pon da rivedere – A cura del DSGA Dott.ssa Agata Scarafilo – Pubblicato sul sito di “Scuola e Amministrazione”
In questi giorni molte scuole d’Italia sono state interessate, nell’ambito dei PON (Competenze e ambienti per l’apprendimento), dai provvedimenti autorizzativi dei progetti FESR e, per le annualità 2016-2020, partiranno a breve anche i FSE. Come risaputo, per non incorrere in irregolarità nella gestione, con il rischio di subire una sospensione o addirittura la restituzione (completa o in parte) dei finanziamenti autorizzati e impegnati, le Istituzioni Scolastiche sono obbligate a rispettare non solo le modalità di attuazione e di gestione stabilite dall’Autorità di Gestione dei PON, ma anche le disposizioni comunitarie e nazionali relative all’affidamento degli appalti pubblici di servizi e forniture, con il dovuto distinguo tra importi inferiori o superiori alla soglia comunitaria.
Al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione delle proposte progettuali, l’Autorità di Gestione dei PON ha pubblicato, con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13 gennaio 2016, le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, con le quali si forniscono istruzioni specifiche per l’attuazione dei progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Con l’intento di facilitare il lavoro delle figure preposte alle attività negoziali, le “linee guida” sono state, poi, corredate di un elenco di allegati che, a seconda del documento da produrre, fanno ovviamente riferimento alla norma che li sottende.
A tale scopo, è stata effettuata una ricognizione della normativa comunitaria e nazionale che disciplina l’attività negoziale delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Scolastiche per cercare di ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa. Tuttavia le “linee guida” e in alcune parti anche la modulistica allegata, pur pubblicate di recente, non hanno tenuto conto delle nuove soglie comunitarie che la Commissione Europea ha posto in essere con proprio Regolamento (UE) n. 2015/2170 del 24 novembre 2015. Un Regolamento (UE) che di fatto stabilisce, per il biennio 2016-2017, nuovi limiti rispetto a quelli fissati con il precedente Regolamento (UE) 1336/2013 del 13 dicembre 2013 a cui fa riferimento, invece, l’Autorità di Gestione nella citata documentazione.
Per precisione è bene chiarire che il 25 novembre 2015 sulla G.U.U.E. sono stati pubblicati tre Regolamenti (il n. 2015/2170, il n. 2015/2171, il n. 2015/2172), che di fatto hanno modificato le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
In particolare, le scuole dovranno tenere presente che, dal primo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, dovranno applicare le soglie europee per gli appalti di cui all’articolo 28 del D.lgs. 163/2006, di seguito indicate:
135.000,00 euro (anziché 134.000,00 euro) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
209.000,00 euro (anziché 207.000,00 euro) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (settori ordinari);
5.225.000,00 euro (anziché 5.186.000,00 euro) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
Detto ciò, le “linee guida” e i relativi allegati in questione dovranno opportunamente essere aggiornati secondo le nuove soglie comunitarie.
Pertanto, ritieniamo di fare cosa utile riformulando, in base alle nuove soglie, la tabella di sintesi riportata a pag. 6 del medesimo manuale diffuso nelle scuole.
In conclusione, si richiama l’attenzione sull’assoluto divieto di frazionamento artificioso della spesa, al fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia (art. 125, comma 13, del D.Lgs 163/2006), nonchè sull’obbligo della stazione appaltante (in questo caso l’Istituzione Scolastica) di verificare la presenza in CONSIP di convenzioni attive relativamente alla fornitura o al servizio che si intende acquistare. Infatti, alla luce del D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, i contratti stipulati senza la previa verifica in CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità amministrativa.
Si ricorda che sono ammessi gli acquisti fuori CONSIP solo nei seguenti casi:
– indisponibilità di convenzioni relativamente al bene o servizio che si intende acquistare;
– necessità di procedere all’acquisto unitario dei beni e che quindi non possono essere scorporabili;
– maggiore onerosità dei prezzi delle convenzioni CONSIP rispetto alle offerte (qualità/prezzo) di qualunque altra ditta non convenzionata.
Comunque, alle alternative sopra esposte deve sempre far seguito la dichiarazione del Dirigente scolastico, la quale dovrà, tra l’altro, essere corredata della documentazione comprovante le verifiche e le analisi del caso; documentazione che dovrà essere conservata agli atti della scuola e, se si tratta di PON, nell’apposito fascicolo del Piano Integrato a cui si riferisce.