AVCP – 17/12/2013 – Comunicato del Presidente – Indicazioni agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
Il prossimo 1 gennaio 2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”.
Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso).
E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.
Roma, 16 dicembre 2013