Cisl Scuola Lombardia – Regolamento antincendio
In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il DPR 1 agosto 2011 n. 151 contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Il decreto riporta delle tabelle in allegato con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Le attività sottoposte ai controlli sono classificate in base a diversi criteri in tre categorie (A,B,C,) a seconda delle percentuali di rischio ed in relazione alle dimensioni dell’impresa, settore di attività, esistenza di specifiche regole tecniche.
Le attività del “tipo A” sono quelle che non provocano rischi significativi, quelle del “tipo B” sono attività con rischio medio ed invece quelle rientranti nella “categoria C” sono considerate le attività più complesse e rischiose.
In particolare per le attività del “tipo A” sarà sufficiente utilizzare la Segnalazione certificata di inizio attività e non sarà più necessario il parere di conformità, per le “categorie B e C” il nuovo provvedimento prevede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché i progetti di modifica agli impianti esistenti che comportano la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, devono essere sottoposto alla valutazione ed esame.
Per quanto di nostro interesse, per le istituzioni scolastiche i settori da prendere in considerazione ai fini dei controlli di prevenzione sono quelli di cui ai numeri 34 e 67 della tabella di seguito allegata:
34) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 Kg, fino a 50.000 kg si tratterà di categoria B, mentre oltre i 50.000 kg di categoria C;
67) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi con oltre 100 persone presenti, dove occorrerà distinguere i casi in cui ci siano fino a 150 persone (categoria A) oltre i 150 fino a 300 (categoria B) e oltre 300 persone (categoria C).