Cislscuolalombardia.it – 05/10/2010 – Contrattazioni d’Istituto e Decreto 150
In merito alla contrattazione d’Istituto la Cisl Scuola ribadisce che:
La contrattazione deve svolgersi esattamente come si è svolta e sulle materie sulle quali si è svolta fino ad ora.
I contratti integrativi di istituto, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non devono essere trasmessi a chicchessia.
Le materie oggetto di contrattazione rimangono quelle individuate dall’articolo 6 del CCNL del 29 novembre 2007.
Il problema dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi stipulati e vigenti non ha rilevanza, in questo momento: mancano, infatti, tutte le premesse per l’attuazione nell’ambito delle istituzioni scolastiche delle norme su merito e premialità. EFFETTI DEL D.Lvo. 150/09 SULLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO
Si confermano le prerogative assegnate dal CCNL e dal CCNI sulle utilizzazioni.
Con la stipula dell’Intesa del 30 aprile 2009 e con l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009 anche il sistema delle relazioni sindacali nell’ambito del lavoro pubblico è stato ampiamente modificato rispetto al modello basato sull’accordo del 23 luglio 1993.
In particolare, per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello si è stabilito che:
1. la durata è triennale, analogamente a quanto previsto per la durata dei contratti collettivi nazionali di comparto (punto 4 dell’Intesa del 30 aprile 2009);
2. la contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e i limiti stabiliti dai contrati collettivi nazionali, che individueranno anche i soggetti e le procedure da rispettare (punto 4 dell’Intesa; art. 40, comma del decreto legislativo 165/2001);
3. i contratti integrativi sono soggetti ad un controllo sulla compatibilità dei costi con i limiti di bilancio. A tal fine le amministrazioni sono tenute a corredare i contratti con una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo previsti per ciascuna amministrazione (art. 40 e 40 bis del decreto legislativo 165/2001, come modificati e integrati dal decreto legislativo 150/2009).
4. I contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quelle riguardanti merito e premialità (art. 65 del decreto legislativo 150/2009).
In questo quadro per quanto riguarda la contrattazione di istituto evidenziamo che:
La contrattazione deve svolgersi esattamente come si è svolta e sulle materie sulle quali si è svolta fino ad ora. Infatti fino al momento in cui non sarà stipulato il nuovo CCNL attuativo dell’Intesa e del decreto 150, mancano i presupposti per attuare le nuove modalità di contrattazione di secondo livello (in proposito è chiaro quanto dispone l’articolo 40 rinnovato del decreto 165/2001, che condiziona l’avvio della nuova contrattazione alla definizione dei comparti e alla stipula dei contratti nazionali di lavoro, che dovranno stabilire le materie, i criteri e i limiti della contrattazione di secondo livello). Ricordiamo inoltre che l’art. 65 del decreto 150 al comma 5 stabilisce che «le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale ….. si applicano dalla tornata successiva a quella in corso». Dal momento che è la contrattazione collettiva nazionale che deve definire materie, criteri e modalità di svolgimento della contrattazione integrativa, è evidente che non sono possibili disinvolte fughe in avanti rispetto al quadro delle disposizioni contrattuali vigenti.
I contratti integrativi di istituto, contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non devono essere trasmessi a chicchessia. Essi saranno soggetti esclusivamente al controllo dei revisori dei conti, e dovranno essere corredati dalle relazioni richiamate al precedente punto 3, che saranno certificate dai revisori. La trasmissione ad altri organi, prevista dal comma 2 del già richiamato articolo 40 rinnovato del decreto 165/2001, riguarda le amministrazioni centrali, con esclusione esplicita delle istituzioni scolastiche (v. circolare 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, punto B1, secondo paragrafo: «Tale controllo riguarda i contratti integrativi nazionali delle amministrazioni statali, con esclusione di quelle periferiche, di sede o istituto»).
Le materie oggetto di contrattazione rimangono quelle individuate dall’articolo 6 del CCNL del 29 novembre 2007. L’affermazione di taluni, secondo i quali dovrebbero essere escluse dalla contrattazione quelle indicate nelle lettere h (modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al POF al piano delle attività), i (criteri per le assegnazioni del personale ai plessi e sezioni staccate) e m (organizzazione del lavoro e articolazione orari, individuazione personale da utilizzare nelle attività retribuite col FIS) non trova fondamento nelle norme contenute nel decreto 150, se non facendone una lettura forzata e strumentale.
In particolare, relativamente ai punti h e m, va correttamente intesa la formulazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto 165/2001, come modificato dall’articolo 34 del decreto 150, secondo il quale «le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti» collettivi nazionali di lavoro. La contrattazione di istituto, tuttavia, non determina le misure che il dirigente scolastico dovrà assumere nella gestione del rapporto di lavoro ma soltanto gli indirizzi che questi dovrà rispettare nell’esercizio delle proprie prerogative. Da non dimenticare, inoltre, che l’articolo 25 del decreto 165/2001 dispone che spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici», e che «nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale»: le prerogative del dirigente scolastico, quindi, sono definite da una norma specifica che ne prevede l’esercizio non in forma autocratica ma correlato da un lato alle competenze degli organi collegiali e dall’altro all’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. Si evidenzia in sostanza una specificità nell’esercizio delle funzioni assegnate al Dirigente Scolastico rispetto a quanto la norma prevede in via generale per la dirigenza pubblica. Non vi è, quindi, alcuna violazione di quanto previsto dall’articolo 5 novellato del d.lg.vo 165/2001, nella definizione anche in via contrattuale dei criteri informativi nella gestione del personale che il dirigente dovrà seguire nell’adottare le misure di gestione. Per quanto concerne la lettera i (assegnazione alle sedi), è evidente che si tratta di materia pienamente riconducibile alla mobilità territoriale, atteso che in taluni casi (ad es. istituti comprensivi e direzioni didattiche insistenti su più comuni) le diverse unità scolastiche risultano dislocate in ambiti territoriali estesi, spesso con distanze tra loro considerevoli: da qui l’attenzione che alla materia viene dedicata specificamente nel CCNI sulle utilizzazioni, ancorché la materia sia di competenza della contrattazione di istituto. La necessità di fare riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti è esplicitamente indicata nella nota del MIUR – Direzione Generale del Personale – prot. 8578 del 23.9.2010.
Il problema dell’adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi stipulati e vigenti non ha rilevanza, in questo momento: mancano, infatti, tutte le premesse per l’attuazione nell’ambito delle istituzioni scolastiche delle norme su merito e premialità. Per quanto riguarda il personale docente, non è ancora stato emanato il d.P.C.M. previsto dall’articolo 74, comma 4, del decreto 150; per quanto riguarda il restante personale, non esistono ancora né il sistema di misurazione e valutazione della performance né l’individuazione dei soggetti che svolgeranno le procedure di valutazione della performance invece degli organismi indipendenti previsti dall’articolo 14 del decreto 150 che, come disposto dal già richiamato articolo 74, comma 4, non devono essere costituiti nell’ambito del sistema scolastico.
Roma, 5 ottobre 2010