Cislscuolalombradia.it – 14/10/2010 – TFS e TFR: Modalità di calcolo dal 1.01.2011
Le novità introdotte dalla legge di conversione (L.30 luglio 2010,n.122) del decreto legge 78/2010,ai fini del calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici hanno generato una serie di dubbi intrerpretativi, che riteniamo quanto mai opportuno chiarire.
Il comma 10 dell’art.12 del D.L. 78/2010 recita: “…a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011,il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni,che non sia già sottoposto al regime di TFR,si effettua secondo le regole di cui all’art.2120 del codice civile,con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento “.
Pertanto i lavoratori pubblici rimarranno nei rispettivi regimi di trattamento di fine servizio comunque denominato nei vari comparti (per la Scuola TFS o indennità di buonuscita).
Fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa e cioè del D.P.R. 1032/1973:
-Retribuzione tabellare annuale + 13ª mensilità x 80% : 12 x numero di anni utili (ruolo, non di ruolo utili di per se, anni riscattati).
-A decorrere dal 1.1.2011 la liquidazione sarà calcolata secondo le regole previste dall’art.2120 del Codice Civile. Ovvero verrà figurativamente accantonata ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il TFR maturato al 31/12 di ogni anno verrebbe rivalutato con il meccanismo previsto dalla legge 297/82 (1,5% + il 75% dell’inflazione).
Da notare che la norma contenuta nell’articolo 12, comma 10, nel disporre le nuove modalità di calcolo del TFS con riferimento all’articolo 2120 del codice civile (che regolamenta il trattamento di fine rapporto- TFR), non prevede la soppressione della trattenuta per il Fondo di previdenza pari al 2,5%, che continuerà, pertanto ad essere effettuata. Non solo: la base di calcolo, sulla quale sarà applicata l’aliquota del 6,91% per determinare l’accantonamento annuale, rimane quella prevista dal citato D.P.R. 1032, e cioè l’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, nonché gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Per il personale della scuola, quindi, la base sarà comunque costituita, anche per la quota calcolata secondo le regole del TFR, (6,91% rivalutato annualmente), tenendo conto della sola retribuzione tabellare aumentata della tredicesima mensilità, mentre non saranno prese in considerazione le retribuzioni di natura accessoria (ivi compresi CIA e RPD).
Per i dirigenti scolastici si terrà conto anche della retribuzione di posizione ma non della retribuzione di risultato.
Inoltre i lavoratori in regime di TFS (indennità di buonuscita) che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare (Espero) dovranno continuare ad esercitare l’opzione circa il passaggio dal TFS al TFR cosi come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999.
Si ricorda che in base all’accordo quadro Aran-Sindacati del 31 marzo 2006 tale facoltà di opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.
Tale data,nonostante le sollecitazioni della Cisl Scuola, non è stata , ad oggi, prorogata.