Cobas di Terni – Sentenza – “I PERMESSI PERSONALI SONO UN DIRITTO”
I Cobas della scuola hanno ottenuto un importante riconoscimento del diritto dei lavoratori ai permessi per motivi personali con la sentenza 299/11 del 10.05.11 del Tribunale di Terni che ha condannato il MIUR ed il dirigente scolastico pro tempore, ********** del ******** di *******, al pagamento delle spese e ha dichiarato illegittimo l’atto con cui non aveva riconosciuto i motivi personali ad un docente che si era recato a Torino alla manifestazione sindacale per l’eccidio della Thyssenkrupp.
La sentenza riconosce la legittimità delle motivazioni personali per partecipare ad iniziative sindacali, culturali e per attività di assistenza, affermando che:
“Il riferimento ai motivi personali è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. E poichè è pacifico che nel caso in questione la giornata di permesso è stata usata dal **** per partecipare a Torino ad una manifestazione sindacale organizzata per commemorare un grave evento luttuoso avvenuto un anno prima in uno stabilimento industriale della città, non c’è dubbio che l’istanza sia stata finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, interessi di rango addirittura costituzionale, atteso che la libertà di riunione è espressamente tutelata dall’art. 17 della Costituzione..”;
“..l’ istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l’ interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico. Ad esempio il dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 I CO del CCNL per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma, ben potrà chiedere di usufruire di 1 giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tale permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami…”.
Il diritto ai permessi per motivi personali dei docenti e degli ATA è spesso limitato dalla boria dei dirigenti che cercano di imporre sostituzioni gratuite da parte dei colleghi.
Ricordiamo che i permessi per motivi personali (ed anche le ferie) sono regolati dall’art. 15 comma 2 del CCNL “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Una ulteriore vittoria contro l’arroganza di quei dirigenti che cercano di limitare i nostri diritti….