Corte di Cassazione – Sentenza n. 5544 dell’8 marzo 2010 – Previdenza – Divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici – Assegno ordinario di invalidità (parziale) – Cumulabilità con i trattamenti di disoccupazione – Esclusione.
La S.C. ha affermato che il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall’art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione anche in relazione all’assegno ordinario di invalidità (parziale), trattandosi di trattamento pensionistico.