D.L.P. di Modena – 19/10/2011 – Rispetto delle regole di correttezza e buona fede in caso di licenziamento – Sentenza n. 21485 del 18 ottobre 2011
Con sentenza n. 21485 del 18 ottobre 2011, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente se il datore di lavoro non usa il suo potere nel rispetto delle regole di “correttezza” e “buona fede”.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha chiarito che il licenziamento disciplinare è illegittimo allorquando non viene data una effettiva possibilità al lavoratore di giustificare il proprio comportamento (lettera di convocazione pervenuta al dipendente il sabato e incontro fissato per il lunedì successivo). Il datore di lavoro, pur non avendo un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta dell’incolpato, ha comunque il dovere di gestire il potere disciplinare “secondo i principi di correttezza e buona fede e, quindi, con modalità tali da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione”.
Fonte: http://www.dplmodena.it/