D.P.L. di Modena – 07/01/2013 – Min.Lavoro: congedo obbligatorio per il padre lavoratore
Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 – Riforma del Lavoro).
Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
A carico dell’Inps è posto il pagamento dell’indennità pari al 100% della retribuzione spettante.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.